Inps | Messaggio n. 587/2016

Scade il 29 febbraio il termine per le domande all’Inps del riconoscimento dei benefici per l’esposizione all’amianto

Occorre tenere presente che nell'istanza deve essere indicato il sito produttivo e il periodo temporale di esposizione. La possibilità di richiedere il bonus pensionistico è stato introdotto anche per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti alle polveri di amianto senza adeguata protezione.

amiantoL’Inps con il messaggio n. 587/2016 ha segnalato che il 29 febbraio scade il termine per la presentazione all’istituto per le domande di riconoscimento dei benefici per l’esposizione all’amianto.

La possibilità di richiedere il bonus pensionistico è stata introdotta dalla Legge di Stabilità dell’anno in corso. Al comma 277 dell’unico articolo è stato disposta l’estensione dei benefici previdenziali cui si fa riferimento all’articolo 13 (comma 8) della legge n. 257/1992 ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri d’amianto per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere tramite sostituzione del tetto.

L’articolo 13 specifica che per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai 10 anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto (gestita dall’Inail) è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente dell’1,25.

I benefici sono attribuiti per il periodo corrispondente alla bonifica (dietro presentazione di domanda all’Inps e pena di scadenza) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità ovvero entro lunedì 29 febbraio. L’istituto ha ricordato che nell’istanza occorre indicare il sito produttivo e il periodo temporale di esposizione.

I benefici sono soggetti al limite delle risorse assegnate e ammontano a:

  • 5,5 milioni di euro per l’anno in corso,
  • 7 milioni di euro per il 2017,
  • 7,5 milioni di euro per il 2018,
  • 10 milioni annui a decorrere dal 2019.

È previsto inoltre che un apposito decreto del ministro del Lavoro (in comunione con il ministro dell’Economia) da adottare entro lo stesso termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità stabilisca le modalità di attuazione dell’agevolazione.

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