Corte di Cassazione | Sentenza n. 16222/2015

Se il terreno è destinato ad attrezzature pubbliche non vale l’esclusione dell’edificabilità

In tema di imposte sui redditi, la potenzialità edificatoria desumibile dagli strumenti urbanistici e da altri elementi certi, che attestino un’attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.16222 del 7 agosto, ha stabilito che la destinazione del terreno ad attrezzature pubbliche non vale di per sé ad escludere l’edificabilità, dovendo al contrario ritenersi che le limitazioni e i vincoli contenuti nel Prg denotino comunque una suscettibilità edificatoria. In tema di imposte sui redditi, non può escludersi l’imponibilità delle plusvalenze da redditi diversi per la sola circostanza che il terreno ceduto si trovi all’interno di zona vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico, dovendosi avere riguardo alla destinazione effettiva dell’area.terrenoedificabile

Nello specifico, la Ctr del Lazio aveva annullato l’avviso di accertamento con cui era stata sottoposta a tassazione una plusvalenza relativa al corrispettivo della vendita di un immobile, rilevando che il contribuente aveva dimostrato con certificato di destinazione urbanistica che il terreno non era edificabile. L’Agenzia aveva rilevato che proprio le limitazioni e i vincoli contenuti nel Prg denotavano la natura edificatoria dell’area, anche in considerazione del fatto che nel certificato erano evidenziate le differenti sottozone per le quali era invece esclusa ogni possibilità di edificazione.
Secondo i giudici di legittimità, la censura era fondata, dato che le limitazioni e i vincoli stabiliti nel Prg non risultavano sufficienti a privare i terreni di potenzialità edificatoria, visto che parte delle aree ricadevano nella sottozona delle attrezzature pubbliche di interesse urbano territoriale. In tema di imposte sui redditi, la potenzialità edificatoria desumibile oltre che dagli strumenti urbanistici anche da ulteriori elementi, certi e obiettivi, che attestino una concreta attitudine dell’area all’edificazione, è un elemento oggettivo idoneo ad influenzare il valore dei terreni e rappresenta indice di capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Costituzione della Repubblica.

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