Fotovoltaico | Parti comuni degli edifici

Semplificazioni per il «condominio solare»

La legge di riforma del condominio entrata in vigore oggi stabilisce che con la maggioranza dei presenti all’assemblea e la metà del valore dell’edificio si possa decidere sulle innovazioni che riguardano gli impianti fotovoltaici.

La legge di riforma del condominio che entra in vigore oggi prescrive che con la maggioranza dei presenti all’assemblea e la metà del valore dell’edificio si possa decidere sulle innovazioni che riguardano gli impianti fotovoltaici: ora, dunque, sarà più semplice istallare impianti per la produzione di energia rinnovabile sulle parti comuni dell’edificio.

L’articolo 14 del dl 63/2013 prevede che siano agevolati con detrazione fiscale del 65% fino al 30/06/2014 gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni dei condomini su tutte le attività immobiliari del condominio.
Restano esclusi gli impianti di riscaldamento, gli impianti geotermici, gli scalda acqua a pompa di calore, già agevolati dal conto termico. Da oggi quindi i condomini che potranno deliberare la realizzazione d’interventi per la riduzione di consumi energetici dell’edificio e la produzione di energia potranno farlo anche per impianti di cogenerazione e attraverso fonti rinnovabili. Lo ha previsto l’art. 7 delle legge 220/2012 che va cosi a riformare l’intera disciplina del condominio.
L’articolo 7 introduce un nuovo articolo nel Codice Civile. E dopo L’articolo 1122 si inserisce il 1122 bis. Questa disposizione permette l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servire singole unità del condominio sul lastrico solare su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale. Qualora fossero necessarie modifiche di parti comuni l’interessato dovrà dare comunicazione all’amministratore sul contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea dei condomini potrà imporre cautele a salvaguardie di stabilità, sicurezza e decoro architettonico dell’edificio. Ai fini dell’istallazione degli impianti di risparmio energetico l’assemblea dei condomini provvederà a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni salvaguardando le forme di utilizzo previste dal regolamento condominiale.

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