Ministero Infrastrutture | Nuovo codice dei contratti pubblici

Siglato il decreto attuativo per le opere super specialistiche

Con questo termine si intendono quelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.
Graziano del Rio ministro infrastrutture
Graziano Delrio | Ministro alle Infrastrutture.

Il ministero delle Infrastrutture ha firmato il decreto attuativo dell’articolo 89 (comma 11) del nuovo codice dei contratti pubblici contenente l’elenco delle opere definite super specialistiche.

Con questo termine s’intendono quelle opere per le quali sono necessari lavori e componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti, opere speciali e i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

Ora dopo la registrazione della Corte dei conti il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Per queste opere non è ammesso l’avvalimento qualora il valore dell’opera superi il 10% dell’importo totale dei lavori e ai sensi dell’articolo 105 comma 5 non è consentito il subappalto oltre il 30% del valore delle opere.

Il decreto conferma l’elenco previgente prevedendone l’integrazione con l’inserimento della categoria os 12 b (barriere paramassi, fermaneve) e os 32 (strutture in legno).

Questo in presenza di due chiare esigenze: ovvero garantire l’adeguata competenza nell’esecuzione di opere che hanno un particolare impatto sull’incolumità e salute pubblica e garantire la concorrenza nel mercato degli appalti, ovvero l’accesso delle imprese anche in considerazione dei principi del tfue.

Sono stati aggiornati i requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l’esecuzione delle opere. Il decreto non interviene sul sistema di qualificazione e resta ferma ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per l’esecuzione la vigente disciplina sulla qualificazione fino all’adozione delle linee guida (cui fa riferimento l’articolo 83 del codice).

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