Casa Sicura | Legge Bilancio 2017

Sismabonus: agevolazioni fiscali e documentazione tecnica per la messa in sicurezza di case e attività produttive

Sul sito del ministero delle infrastrutture la guida pratica aggiornata, con la normativa di riferimento, per l'utilizzo del Sismabonus. Agevolazione che consente di ottenere la detrazione fiscale dell'imposta lorda di una percentuale delle spese sostenute per i lavori edilizi antisismici su abitazioni e immobili per le attività produttive.

Casa Sicura è l’agevolazione fiscale per gli interventi edilizi antisismici inserita nella legge di Bilancio 2017 per consentire un’ampia azione di prevenzione in Italia.

Definita Sismabonus, la misura riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. Per accedere all’agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori: sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento. Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. I lavori devono essere stati autorizzati dopo il 1° gennaio 2017.

Gli edifici interessati all’agevolazione

  • Abitazioni (prima o seconda casa).
  • Parti comuni di condomini. 
  • Immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003. Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune d’interesse è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è disponibile la Classificazione sismica 2015 per Comune in formato excel – aggiornata a marzo 2015.

Spese detraibili

  • L’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica.
  • La classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le classi di rischio sismico

In base alle linee guida del Ministero, emesse per decreto e contenute nell’allegato A dello stesso, le costruzioni possono ora essere classificate secondo il rischio sismico. Il fabbricato dovrà essere classificato, prima e dopo l’intervento, secondo criteri che tengono conto della vulnerabilità, dei rischi per le persone, dei contesti urbani, economici e sociali. Il miglioramento di una o più classi di rischio darà diritto a maggiori detrazioni. Le linee guida indicano anche le modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti.

Le 8 classi di rischio sismico

  • classe A+ (meno rischio)
  • classe A
  • classe B
  • classe C
  • classe D
  • classe E
  • classe F
  • classe G (più rischio)

Chi classifica l’immobile e valuta il rischio sismico, il ruolo dei professionisti

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. Il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori. Il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

Chi ha diritto alla detrazione e quanto si può detrarre

La detrazione fiscale riguarda esclusivamente chi ha sostenuto la spesa dei lavori edilizi, effettuati secondo quanto indicato dalla legge. Per ottenere l’agevolazione occorre indicare nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta. La detrazione fiscale di base è pari al 50% della spesa, ma la percentuale aumenta se dopo i lavori si riduce il rischio sismico. La riduzione del rischio è valutata sulla base di una graduatoria di 8 classi da A+ (meno rischio) a G (più rischio). La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli interventi, e: 

  • nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:
  • 70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
  • 80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori
  • nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicato per il numero di  unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:
  • 75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore
  • 85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori.

Cessione del credito

Solo nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici condominiali si può scegliere, al posto della detrazione fiscale, di cedere il credito ai fornitori che hanno effettuato i lavori oppure ad altri soggetti privati. Le modalità di attuazione della cessione del credito sono dettagliate nel Provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017.
 

Documentazione tecnica

Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (allegato A del decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65).
Modello asseverazione classe rischio sismico – formato .pdf
Modello asseverazione classe rischio sismico – formato .doc

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