Agevolazioni | Acquisto beni strumentali d’impresa

Tra le novità della Sabatini-ter c’è la cumulabilità

L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese. È possibile rinunciare al contributo dandone comunicazione con differenti modalità a seconda della fase del procedimento agevolativo.

sabatini terDal Dipartimento tecnico del ministero dello Sviluppo economico sono giunti alcuni chiarimenti riguardanti le agevolazioni per l’acquisto di beni strumentali dell’impresa. In particolare anche la nuova Sabatini-ter riguardante l’acquisto di beni strumentali d’impresa è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale. Queste agevolazioni della Sabatini-ter possono coesistere sugli stessi beni con tutte le norme che prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese non sono da considerarsi aiuti di stato e di conseguenza non concorrono a formare cumulo.

Rinuncia
. L’impresa può rinunciare al contributo dandone comunicazione con modalità differenti a seconda della fase del procedimento agevolativo. In tutti i casi di revoca del contributo la banca o l’intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.

Leasing. Il finanziamento in leasing va concesso tra la data di consegna del bene e la data di collaudo. Il bene difettoso o deteriorato può essere sostituito con un altro equivalente (sempre nuovo di fabbrica) purché l’impresa ne dia comunicazione al Mise attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente dal legale rappresentante da trasmettere via pec in cui deve essere riportata la descrizione nonché i dati identificativi del bene sostitutivo.

120 giorni. L’impresa deve presentare la richiesta di erogazione della prima quota di contributo al Ministero entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento e successivamente al pagamento a saldo dei beni agevolati. Il mancato rispetto di questo termine determina la revoca dell’agevolazione. Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate annualmente, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i 12 mesi successivi a tale termine. Nel caso in cui l’impresa abbia inserito dei dati erronei nella piattaforma prima delle fasi successive alla presentazione della domanda è possibile apportare modifiche alla trasmissione dei moduli, in quanto nella piattaforma sono presenti apposite funzionalità che permettono di apportare modifiche ai dati durante la compilazione dei campi. Non è possibile invece modificare le informazioni dopo aver completato la trasmissione e apposto la firma alla documentazione, momento con il quale si conclude il processo di richiesta della prima quota di erogazione.

Pagamenti con il fornitore. Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente il pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento è opportuno che l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore così da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.

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