Correttivo Codice Appalti | Questione in house

Unicmi: l’in house una minaccia per la qualità dei processi edilizi

Inviata al ministro delle Infrastutture una comunicazione dell’Unicmi che ha evidenziato le ambiguità che risiedono nella posizione sindacale di esclusiva difesa degli interessi dei lavoratori dipendenti dei concessionari ignorando le conseguenze che l’in house produrrebbe.

L’Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche e dell’involucro (Unicmi) ha esternato al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Delrio le forti preoccupazioni dell’intera filiera industriale rappresentata da Unicmi riguardo all’articolo 177 del Codice degli appalti pubblici (ora recepito dall’articolo 65 della bozza di revisione), ovvero alla questione dell’esclusione delle manutenzioni ordinarie dal limite del 20% massimo di lavori da tenere in house nel perimetro delle concessioni.

La lettera ha evidenziato le ambiguità che risiedono nella posizione sindacale di esclusiva difesa degli interessi dei lavoratori dipendenti dei concessionari ignorando le conseguenze che l’in house produrrebbe non tanto ai bilanci delle imprese specialistiche di settore (argomento che spesso il sindacato tende a non ritenere rilevante) quanto ai livelli occupazionali delle imprese stesse.

Procedura di gara ad evidenza pubblica

Ma soprattutto è stata occasione per ribadire la convinzione di Unicmi che, dal momento che i soggetti concessionari menzionati all’art. 177 comma 1, hanno ottenuto la concessione senza aver vinto una gara, gli stessi, al fine di evitare una elusione delle norme europee in materia di procedura di affidamento dei contratti e delle concessioni pubbliche, dovrebbero avere l’obbligo di affidare all’esterno, attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica, non già solo l’80%, bensì il 100% dei contratti di lavori, servizi e forniture, senza neanche il limite dei 150mila euro.

Conseguentemente, Unicmi e Finco ritengono essenziale eliminare totalmente il fenomeno dell’in house presso i concessionari.

Definire la manutenzione ordinaria

Inoltre Unicmi ritiene necessario fare chiarezza sulla definizione di manutenzioni ordinarie. L’associazione, infatti, reputa che il testo di legge avrebbe dovuto e debba farsi carico di definire in maniera insindacabile il campo entro il quale si individuano gli interventi ammissibili in questa categoria, restringendo l’elenco ai soli interventi che non necessitano di investimenti da parte dei concessionari (compresi quelli determinati dalla concessione stessa), bensì rientrino in una programmata attività manutentiva gestibile da magazzino.

Tutto ciò, sia per ovvie ragioni di tutela del comparto industriale rappresentato da Unicmi, ma anche per l’affermazione di gestioni trasparenti e tracciabili dei lavori assegnati ed eseguiti, a beneficio del paese, della qualità dei processi edilizi e degli utenti che utilizzano le infrastrutture date in concessione.

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