Sicurezza

Valutazione rischi più lineare

Il ministero del lavoro ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285/2012 la nuova procedura standardizzata.
Attenersi alla nuova procedura consente al datore di lavoro di non incorrere in sanzioni perché in regola con il Testo Unico in materia di sicurezza.

La nuova procedura standardizzata rende univoca la prassi sia per le piccole imprese che per le medie: anche le aziende con pochi dipendenti (meno di 10) possono entro il 31 dicembre avvalersi dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi. Il ministero del lavoro ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285/2012 la nuova procedura standardizzata.
La nuova procedura permette in 4 fasi di identificare i rischi d’azienda e redigere il documento contenente le misure di prevenzione.
Si tratta di un documento che attesta una procedura standardizzata per la valutazione dei rischi è in vigore dal 1 gennaio  2013 ed è obbligatoria per tutte le aziende con meno di 10 dipendenti mentre è facoltativa per le imprese che hanno dai 11 a 50 dipendenti.
Se l’azienda ha già stilato un documento di valutazione rifacendosi alle regole ordinarie e non si è avvalsa dell’autocertificazione che era in scadenza a fine anno 2012, non ha comunque obbligo di redigere il nuovo documento.
Di fatto la nuova procedura standardizzata rende univoca la prassi sia per le piccole imprese che per le medie: anche le aziende con pochi dipendenti (meno di 10) hanno potuto entro il 31 dicembre dell’anno scorso (grazie alla proroga dl 57/2012) avvalersi della autocertificazione per la valutazione dei rischi, ed essendo i tempi per l’entrata in vigore di 60 giorni dalla pubblicazione sulla GU questa nuova procedura è attiva dal 1 gennaio 2013.
 Sanzioni

Attenersi alla nuova procedura consente al datore di lavoro di non incorrere in sanzioni in caso di ispezione poiché assolutamente in regola con il Testo Unico sicurezza (dlgs 81/2008) e ciò è stato precisato dal ministero del Lavoro con interpellanza n. 7/2012 in cui si definisce anche che le aziende con meno di 10 lavoratori non sono obbligate ad adeguarsi alla nuova procedura solo se sono già a norma con il proprio documento di valutazione rischi.
Escluse le aziende a rischio incidenti rilevante come le centrali termoelettriche, gli impianti nucleari, i depositi di polveri esplosive, aziende ad alto rischio chimico, biologico, cancerogeno, a rischio di esposizione all’amianto… siano esse piccole o medie imprese (da o a 50 lavoratori).

Il modulo in 4 fasi

Per semplificare l’operazione di valutazione dei rischi aziendali, si è creato un modello standard che bisogna semplicemente compilare in ogni sua parte per arrivare alla giusta definizione del documento. La scheda è formata da una prima parte contenente le informazioni aziendali (dati dell’azienda, dati dei dipendenti, nominativi dei rappresentanti per il sistema di sicurezza ).
La seconda fase include la individuazione dei reali pericoli presenti nello svolgimento dell’attività. Quindi vi è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati ed l’identificazione delle misure da attuare.
L’ultimo step riguarda la definizione di un eventuale programma di miglioramento che servirà ad aumentare la tutela e la sicurezza dei lavoratori. La procedura e il decreto del 30 novembre è consultabile sul sito del ministero del lavoro.
(Giovanna Ferraresi) 

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