Pacchetto occupazione | Apprendistato

Ore di formazione per gli apprendisti

L’offerta formativa passa dalle 40 ore per i laureati alle 80 ore per chi è in possesso di diploma di scuole secondaria di II grado o di qualifica o di diploma d’istruzione e formazione professionale.

Con il via libera alle linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno avviato la revisione della seconda tipologia del modello di inserimento al lavoro per ragazzi con meno di 29 anni, riformato col decreto legislativo 167/2011.
A fare da battistrada è la norma della legge 99/2013
riguardante il cosiddetto pacchetto occupazione del ministero del welfare (approvato in estate) con la necessità «di adottare una disciplina dell’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale», in considerazione della «competenza esclusiva» delle amministrazioni in materia di formazione professionale.

Edilizia | Apprendistato

Percorso formativo «mutevole». Il percorso formativo pubblico per chi viene reclutato per svolgere un periodo di apprendimento e un altro di attività in azienda, finanziato nei limiti delle risorse disponibili, cambia nella durata a seconda dell’iter di studio che si vanta al momento dell’assunzione. Agli under 29 privi di titolo, «in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado» sarà riservato un monte ore di 120.
Per un monte di 80 ore saranno impegnati i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma d’istruzione e formazione professionale, mentre a chi ha conseguito una laurea (o un titolo equivalente) spettano 40 ore formative.
I termini possono subire una diminuzione per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di lavoro della stessa natura, uno o più moduli formativi: la riduzione oraria però dovrà coincidere con la durata dei moduli portati a termine.
I corsi devono avere come oggetto l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, l’organizzazione e la qualità aziendale, contrattazione collettiva, poi le competenze di base e trasversali, quelle digitali, sociali e civiche, la relazione e la comunicazione nell’ambito lavorativo, legislazione del lavoro, infine l’imprenditorialità e gli elementi basilari della professione e del mestiere; le imprese devono disporre sia di luoghi attrezzati e adeguati, sia di risorse umane con adeguate capacità.
Ricordiamo che il piano formativo individuale (articolo 2, comma 1, lettera a) del dlgs 167/2011) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, mentre nel libretto formativo del cittadino l’azienda esporrĂ  i dettagli della formazione effettuata e la qualifica professionale ricavata dall’apprendista. Infine, le realtĂ  produttive multi – localizzate potranno adottare la disciplina della regione dove è ubicata la sede legale.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here