La Legge di Stabilità 2016 è dunque in attesa di pubblicazione (prevista per domani) nella Gazzetta Ufficiale: si tratta di una Finanziaria all’insegna di conferme, proroghe e qualche novità.
Tra queste, i macchinari industriali non saranno più soggetti a imposizioni: infatti dal prossimo anno i macchinari definiti imbullonati non concorreranno alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale (iscritti in categoria D ed E) ma per usufruire del beneficio i contribuenti dovranno richiedere un nuovo provvedimento catastale poiché solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il prossimo 15 giugno le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal primo gennaio.
Non dovranno più essere presi in considerazione nella stima diretta catastale macchinari e altri impianti mentre continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni insieme a tutti gli elementi “ad essi strutturalmente connessi” che ne accrescono la qualità e l’utilità”.
Il ricalcolo delle rendite produrrà la riduzione dell’imposizione fiscale (Imu e Tasi), tuttavia a seguito di questo intervento normativo i contribuenti dovranno richiedere un nuovo provvedimento catastale e si dovranno produrre i relativi adempimenti. A partire dal primo gennaio gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive iscritti nelle categorie D ed E dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.
Il legislatore ha modificato le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015 con le quali aveva ribadito la tassabilità dei macchinari industriali. Nella stima non rientrano più il carroponte e le componenti impiantistiche che assicurano un’autonomia funzionale e reddituale all’unità immobiliare. Inoltre non concorrono più al calcolo della rendita alcuni elementi ritenuti funzionalmente collegati costituiti da macchine, impianti, generatori di corrente, motori.
È stata così superata la previsione contenuta nella norma d’interpretazione autentica (art. 1 comma 244) della Legge 190/2014 che aveva indicato le modalità tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate alle attività industriali e aveva previsto che nelle more dell’attuazione dei dispositivi riguardanti la revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, l’art. 10 del regio decreto 652/1939 si applicasse in base alle istruzioni fornite dall’Agenzia del Territorio (con circolare 6/2012). Con questa circolare erano dettate le linee guida per individuare le componenti impiantistiche di rilevanza catastale.