Circolare Inps

Agevolazioni della riforma Fornero

La circolare Inps n. 137 dell’Inps spiega le novità della Riforma Fornero (legge 92/2012) in materia di agevolazioni in fase di assunzione.
Il ministro del lavoro Elsa Fornero.

Il dlgs n. 3249 convertito nella Legge Lavoro ha modificato i tempi di pausa che devono intercorrere tra due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’azienda con il lavoratore.

La circolare Inps n. 137 spiega le novitĂ  della Riforma Fornero (legge 92/2012) in fatto di agevolazioni in fase di assunzione. L’Inps comunica che sono cessati gli incentivi sulle assunzioni dovute per legge: ovvero, nel caso in cui il datore di lavoro non sia libero di scegliere chi assumere perchĂ© vige giĂ  un obbligo di assunzione. Inoltre viene abrogato l’incentivo in caso di comunicazione tardiva dell’assunzione (anche se si tratta di assunzione con diritto di agevolazione) per il solo periodo di ritardo.

Condizioni di diritto. Dalla conferma della Riforma del 18 luglio sono varie le novità attuate in merito ai principi generali che garantiscono una disciplina omogenea sulle condizioni di diritto degli incentivi.
In particolare:
– incentivi bloccati in caso di assunzione obbligatoria per legge. Questa la prima nota della circolare Inps che spiega che gli incentivi non spettano nell’ipotesi in cui venga assunto un lavoratore su cui pendeva giĂ  l’obbligo di assunzione e non spettano se viene assunto un lavoratore diverso per la stessa mansione per cui sussisteva obbligo di assunzione nei confronti di un altro lavoratore.
– agevolazioni limitate per le aziende in crisi.
– nessuna agevolazione nei casi di assunzione dopo il licenziamento di soggetti coincidenti.
– abrogato il divieto di cumulo degli incentivi. Il cumolo degli incentivi consiste nel principio che, per determinare il diritto agli incentivi e la durata degli stessi, si debbano cumulare i periodi in cui il lavoratore ha prestato attivitĂ  dipendente presso lo stesso datore a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Questa norma stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e indiretta dello stesso lavoratore: per questo la durata massima fissata per l’incentivo all’assunzione va quantificata considerando i periodi in cui il lavoratore è stato alle dipendenze e quanto il lavoratore ha prestato un lavoro a somministrazione.
La legge 233/1991 prevedeva l’agevolazione contributiva per di 12 mesi se venivano assunti lavoratori in mobilità dopo di che era richiesto obbligo di assunzione o fine del rapporto.
Oggi la riforma vuole che il datore possa assumere un lavoratore che gode di agevolazioni per 6 mesi con contratto di somministrazione, poi può assumerlo a tempo determinato (per i mesi che necessita) garantendosi comunque il diritto all’agevolazione per altri 6 mesi.
Incentivi abrogati in caso di mancata comunicazione per il periodo di ritardo. Questa nuova norma stabilisce che l’invio in ritardo della comunicazione telematica obbligatoria per dichiarare l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione comporteranno la perdita dell’incentivo per il periodo di ritardo compreso tra la stipula del contratto e la data di notifica telematica nel sito Inps.
Tempi di pausa. Il disegno di legge n. 3249 convertito nella Legge Lavoro ha modificato i tempi di pausa che devono intercorrere tra due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’azienda con il medesimo lavoratore: da 10 giorni per contratti inferiori ai sei mesi si è passati a 60, da 20 giorni per contratti superiori ai sei mesi si è passati ai 90. Dopo 36 mesi complessivi con contratto a termine (compresi quelli di somministrazione), il datore di lavoro è obbligato ad assumere il lavoratore a tempo indeterminato.
Sono stati modificati anche gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cassa integrazione da oltre 24 mesi. Abrogati gli incentivi per le assunzioni di lavoratori in mobilità dal 2017 e introdotta una nuova agevolazione per chi assume over 50 a partire dal 2013. (Giovanna Ferraresi)

 

 

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