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Normative per la produzione di Esp in Italia

Il mercato italiano dell’Eps sta attualmente attraversando una situazione di criticità a causa della scarsa possibilità di reperire il materiale. Aipe, Associazione Italiana Polistirene Espanso, ha stilato un vademecum relativo agli obblighi di conformità e normativa vigente in merito all’Eps prodotto da aziende estere operanti in Italia.

Il mercato europeo relativo ai prodotti in Polistirene Espanso Sinterizzato (Eps) è caratterizzato da molte aziende che operano principalmente a livello nazionale acquisendo la materia prima dai più importanti produttori.

La Comunità Europea ha per questo emesso nuove norme armonizzate per il libero scambio delle merci con un riferimento operativo preciso che viene sancito dal regolamento per i prodotti da costruzione 305/2011, in cui sono riportati gli attori che possono operare nel mercato e le relative responsabilità in conformità alle norme di settore.

Inoltre, sono presenti e attivi alcuni regolamenti e normative legati a particolari settori applicativi che identificano in modo dettagliato le prestazioni richieste ai diversi prodotti che vi appartengono e che vengono dichiarati.

La presenza oggi giorno di aziende estere produttrici di Eps sul territorio nazionale evidenzia la necessità di ottemperare agli obblighi di conformità e alle normative vigenti del mercato italiano, che sta vivendo una situazione contingente e particolare di scarsità di materiale, specialmente nel settore dell’isolamento termico con il sistema a cappotto.

L’Eps impiegato come isolante termico nell’applicazione a cappotto rientra a pieno titolo nelle procedure di incentivazione fiscale previste dal Superbonus 110%, il quale contempla che i materiali isolanti applicati sulle pareti esterne degli edifici rispettino i dettami del Cam Edilizia di cui al Decreto 11/10/2017. Inoltre, i riferimenti normativi per il materiale isolante e l’applicazione prevedono: marcatura Ce e Norma di Prodotto, Norma En 13499, Eta per il cappotto, Cam Edilizia, Comportamento al fuoco.

Marcatura Ce e Norma di Prodotto

Secondo regolamento 305/2011 con emissione della Dichiarazione di Prestazione – DoP questo documento deve essere redatto in lingua italiana riportando quanto previsto dalla norma di riferimento armonizzata En 13163. Il Regolamento esplicita in modo chiaro gli operatori del mercato con i relativi obblighi e responsabilità.

Nel caso specifico di aziende estere non è necessario, ma è opportuno, che ci sia un mandatario nazionale che ne supporti la responsabilità del rispetto alle prestazioni in modo da essere il riferimento per eventuali non conformità, facilmente identificabile dall’utente finale.

Norma En 13499

Riferita in modo specifico all’Eps utilizzato in applicazione a cappotto. La norma è il riferimento operativo per tutto il settore, ma è una norma non armonizzata. Questa riporta i parametri essenziali da dichiarare e che corrispondono anche alle richieste della certificazione Eta rilasciata ai produttori di sistemi a cappotto. Le caratteristiche richieste sono le seguenti: resistenza termica, stabilità e tolleranze dimensionali, assorbimento acqua.

Eta per il cappotto

Procedura che prevede la marcatura Ce nel caso in cui l’azienda la utilizzi. Questa norma prevede che venga emessa una Dop che dichiari specifiche prestazioni dedicate all’utilizzo a cappotto. Il detentore della Eta è il sistemista che si avvale delle dichiarazioni di prestazione del produttore di isolante citato all’interno dello stesso documento.

Cam Edilizia

Tale protocollo prevede che il produttore del materiale isolante dichiari quanto previsto dal criterio 2.4.2.9, ovvero le seguenti prestazioni comuni a tutti i materiali isolanti:

  • Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
  • Non devono essere prodotti con agenti espandenti con potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
  • Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
  • Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
  • Se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008 (Clp) e smi (29) e la quantità di materiale riciclato contenuto nei prodotti isolanti in Eps, ovvero dal 10 al 60%.

Quest’ultimo contenuto deve essere dichiarato mediante 3 procedure:

  • Epd, dichiarazione ambientale di prodotto contenente la percentuale di riciclato in modo esplicito. L’Epd deve essere rilasciato da un ente che risulti nell’elenco degli enti accreditati e per avere validità ufficiale.
  • Certificazione di Istituto ReMade in Italy – Plastica Seconda Vita.
  • Dichiarazione aziendale secondo norma Iso 14021 certificata da ente terzo.

Il contenuto di riciclato deve avere origine da “rifiuto” e non è ammesso l’utilizzo dei sottoprodotti per raggiungere la percentuale richiesta.

Comportamento al fuoco

La norma armonizzata di prodotto prevede la dichiarazione della classificazione della reazione al fuoco del materiale, che per l’Eps è la classe E, nel caso in cui sia rivestito con opportuni materiali può raggiungere la classe B.

In Italia vige un regolamento che contempla la classificazione al fuoco del Kit utilizzato in facciata in caso di edifici con altezza maggiore di 12 m e che prevede la classe Bs3d0. Nel caso di edifici con altezza superiore è necessario procedere con una progettazione specifica che preveda l’analisi dei rischi e degli occupanti.

I produttori di sistemi a cappotto, così come i professionisti del settore, imprese edili ed Esco sono quindi invitati a verificare che i prodotti in Eps siano accompagnati dai documenti specifici richiesti, compilati in modo corretto e nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Tuttavia, dal riscontro della documentazione attualmente disponibile sul mercato da parte di produttori esteri, il materiale è idoneo per gli utilizzi previsti, ma non per esaudire le richieste del Superbonus e ai Cam. (vb)

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