Autorità nazionale anticorruzione | Parere 52/2015

Anac: nei casi urgenti varianti con affidamenti negoziati

La precisazione ha determinato che in un appalto pubblico è illegittimo far ricorso alla variante in corso d’opera se cambia lo stato dei luoghi dopo l’aggiudicazione del contratto. Occorre rinnovare la procedura di gara. Il provvedimento dell’Anac per far fronte ad una situazione d’estrema urgenza.

L’Autorità nazionale anticorruzione, con il parere 52/2015 del luglio scorso, ha delineato i limiti per l’applicazione dell’istituto della variante in corso d’opera. È emerso che in un appalto pubblico è illegittimo ricorrere alla variante in corso d’opera se cambia lo stato dei luoghi dopo l’aggiudicazione del contratto e occorre rinnovare la procedura di gara. È ammesso invece l’affidamento dei lavori a trattativa privata per prevenire ulteriori danni.opere pubbliche

La casistica. Il caso esaminato dall’Autorità su richiesta di parere della stazione appaltante riguardava la possibilità di procedere alla stipula di un contratto d’appalto integrato avviando subito dopo (con ordine di servizio da impartire all’aggiudicataria) le procedure della variante progettuale in corso d’opera nell’ambito della somma aggiudicata. Era accaduto che la stipula del contratto era stata ritardata da un contenzioso maturato a valle dell’aggiudicazione e nel frattempo era avvenuto un crollo che aveva modificato lo stato dei luoghi. La stazione appaltante intendeva proporre all’aggiudicatario una variante al progetto originario da comprendere nel prezzo del contratto che si doveva stipulare.
L’Autorità ha ricostruito il quadro normativo che permette il ricorso alla variante in corso d’opera, possibile per introdurre in un progetto in corso d’esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d’appalto. Va osservato che la normativa circoscrive le varianti perché le modifiche e le estensioni apportate all’oggetto del contratto dopo l’aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime per violazione delle norme nazionali (così come delle direttive comunitarie) che dispongono l’obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza

Perché il no alla variante. La stazione appaltante, in questo caso, non poteva ordinare una variante perché l’evento era sopravvenuto prima della stipula del contratto e perché questa circostanza aveva reso il contratto non coerente, in ragione proprio delle circostanze sopravvenute, con lo stato di fatto alla base del progetto e non più rispondente alle esigenze dell’amministrazione. L’Autorità ha ritenuto anche che il ricorso alla variante non è possibile perché le variazioni al progetto posto a base di gara, dopo il crollo, non erano di scarsa entità.

Perché il sì dell’Anac. Per far fronte con estrema urgenza ad una situazione che appariva sviluppare un progressivo deterioramento, senza poter attendere i tempi delle procedure di gara, l’Anac ha riconosciuto alla stazione appaltante la possibilità di affidamento tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.

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