Riforma Codice degli Appalti | Novità per le imprese

Appalti: albo dei direttori lavori e collaudatori e graduale applicazione del Bim

Le stazioni appaltanti avranno obbligo di effettuare controlli (almeno a campione) secondo modalità predeterminate sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione. Fissata in 5 anni la durata della qualificazione Soa con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti in ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida.

Tra le misure principali per le imprese di costruzioni previste nello schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri vi è la qualificazione imprese con il sistema Soa confermata, l’introduzione dei requisiti premiali, l’istituzione dell’albo dei direttori lavori e dei collaudatori delle opere infrastrutturali, la qualificazione dei contraenti generali affidata all’Anac, il subappalto liberalizzato con un limite del 30% per l’affidamento dei lavori specialistici.
cantiereProponiamo un breve vademecum sulle principali novità della riforma del Codice Appalti:

  • riduzione delle stazioni appaltanti con necessità di qualificazione presso l’Anac
  • centralizzazione della domanda con il ricorso alle centrali di committenza
  • maggiore trasparenza con le commissioni di gara nominate da Anac in base all’elenco dei commissari di gara
  • mantenimento della qualificazione Soa oltre i 150mila euro e introduzione delle misure premiali per le imprese virtuose
  • maggiori controlli sulle società di attestazione che certificano le imprese di costruzioni
  • subappalto liberalizzato con un limite del 30% per l’affidamento dei lavori specialistici
  • innalzamento delle soglie per gli affidamenti di servizi e forniture senza gara con invio a tre operatori scelti con procedura negoziata senza bando (da 100 a 150 mila euro)
  • controllo dei requisiti attraverso l’Avcpass trasferito al ministero delle Infrastrutture che dovrà gestire la banca dati degli operatori economici
  • affidamento dei lavori di norma sulla base del progetto esecutivo
  • applicazione graduale del Bim e premialità per i progettisti che lo useranno
  • recepimento del documento di gara unico europeo per l’autocertificazione che dovrà essere verificata con accesso alla banda dati
  • ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione-informazione
  • pubblicità delle fasi prodromiche e successive della gara che va affiancata alle pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara
  • conferma della disciplina sulla verifica dei progetti con il divieto per chi ha progettato il singolo intervento di svolgere attività di verifica
  • introduzione del dibattimento pubblico per gestire il consenso sul territorio oltre alla conferenza preliminare che potrà indire la stazione appaltante coinvolgendo i concorrenti
  • nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull’impegnativa dei motivi di esclusione  e rimedi alternativi
  • disciplina del parternariato pubblico privato con trasferimento completo del rischio operativo al concessionario
  • sostituzione del progetto preliminare (non dello studio di fattibilità) con il solo progetto di fattibilità
  • affidamento degli incarichi di servizi d’ingegneria e architettura mai al prezzo più basso ma all’offerta economicamente più vantaggiosa
  • concorso di idee e di progettazione obbligatori per opere di rilevante impatto storico-artistico-ambientale e tecnologico
  • sviluppo della digitalizzazione nelle procedure
  • qualificazione imprese con il sistema Soa confermata ma con introduzione di requisiti premiali
  • istituzione dell’albo dei direttori lavori e dei collaudatori delle opere infrastrutturali

Leggi anche: Nuovo Codice Appalti: delusi i professionisti tecnici e rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione

Leggi anche: Varato lo schema di decreto del nuovo Codice Appalti

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here