L’impresa che vuole candidarsi nella procedura a evidenza pubblica deve aver conseguito da Equitalia il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione al momento in cui spira termine di presentazione della domanda di partecipazione: a ribadirlo è l’adunanza plenaria del Consiglio di stato con la sentenza 20/20103, che torna a occuparsi del requisito di regolarità fiscale di cui all’articolo 38, comma 1, lett. g), del codice dei contratti pubblici.
Di conseguenza rimane esclusa dalla gara d’appalto l’azienda che al momento in cui scade il termine per partecipare alla procedura non ha ancora ottenuto il placet dell’amministrazione finanziaria per saldare a rate il suo debito tributario.
Rimodulata la scadenza dei debiti. Il beneficio di poter pagare mensilmente a rate il debito con il fisco costituisce una novità dell’obbligazione originaria, che risulta sostituita con una nuova e diversa, secondo un meccanismo che il Consiglio di Stato ha definito «di stampo estintivo-costitutivo». In questo modo con il nullaosta dell’agente della riscossione al pagamento dilazionato da parte della società contribuente, la scadenza dei debiti tributari risulta rimodulata e l’esigibilità differita, configurando così la novazione oggettiva disciplinata dagli articoli 1230 degli articoli del codice civile (e seguenti). Con il risultato della nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle varie tranche.
Situazione di crisi. Fermo restando che l’obbligazione tributaria risulta scaduta ed è esigibile in base al comma 2 dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici con la conseguenza che l’impresa non può dirsi in regola con il fisco. La rateizzazione del debito verso il fisco è una manifestazione del favore legislativo verso i contribuenti che si trovano in temporanea difficoltà economica, ai quali è offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza.
La condizione per la concessione del beneficio è la dimostrazione dell’obiettiva situazione di crisi in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.