Consiglio di Stato | Pronuncia n. 3375

Appalto pubblico: le pendenze fiscali escludono dalla gara

La quinta sezione del Consiglio di Stato ha affermato che non può essere ammesso a una procedura di appalto pubblico l’appaltatore che in presenza di un accertamento fiscale abbia fatto richiesta di rateizzazione del debito tributario prima della presentazione dell’offerta e per considerare il concorrente regolare fiscalmente è necessario che il procedimento abbia avuto conclusione favorevole.

consiglio-di-stato-targaLa quinta sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3375 ha affrontato il tema della regolarità fiscale ai fini della partecipazione a gare di appalto pubblico e della definitività dell’accertamento della irregolarità.

Con il risultato che non può essere ammesso a una procedura di appalto pubblico l’appaltatore che, in presenza di un accertamento fiscale abbia fatto richiesta di rateizzazione del debito tributario prima della presentazione dell’offerta: per considerare il concorrente regolare dal punto di vista fiscale è necessario che  il procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole.

La sentenza chiarisce che nelle gare d’appalto un’irregolarità contributiva può ritenersi definitivamente accertata solo quando alla data di scadenza del termine di proposizione delle domande di partecipazione alla gara siano scaduti i termini per la contestazione dell’infrazione e che siano stati respinti i mezzi di gravame proposti attraverso la contestazione.

La pronuncia del collegio richiama la giurisprudenza formatasi in materia comunitaria in base alla quale il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente qualora “prima del decorso del termine della presentazione della domanda di partecipazione alla gara d’appalto l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del provvedimento costitutivo“.

Ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale (di cui all’art. 38 comma 1 lettera g del vecchio Codice dei contratti pubblici (il dlgs n. 163 del 12 aprile del 2006) il Consiglio di Stato ha affermato che non è sufficiente che entro il termine di presentazione dell’offerta sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario ma occorre invece che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole.

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