Consiglio di Stato | Sentenza n. 3949

Appalto pubblico: prestito tra imprese della certificazione di qualità

In riferimento ad una vicenda riguardante un appalto di lavori di messa in sicurezza e ampliamento di una scuola, il Consiglio di Stato ha stabilito che in un appalto pubblico la certificazione di qualità, in quanto elemento che garantisce la stazione appaltante rispetto alla capacità tecnica dell’imprenditore, può essere prestata da un’impresa all’altra tramite l’istituto dell’avvalimento. Occorre però che le risorse professionali e tecniche siano messe a disposizione per tutta la durata del contratto.

Con la sentenza n. 3949 il Consiglio di Stato, in riferimento ad una vicenda relativa a un appalto di lavori di messa in sicurezza e ampliamento di una scuola elementare, ha asserito che in un appalto pubblico la certificazione di qualità, in quanto elemento che garantisce la stazione appaltante rispetto alla capacità tecnica dell’imprenditore, può essere prestata da un’impresa ad un’altra utilizzando l’istituto dell’avvalimento. Però occorre che le risorse tecniche e professionali siano messe a disposizione per tutta la durata del contratto.Consiglio di Stato

Una prima risposta. In primo grado era stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione perché l’avvalimento a favore dell’aggiudicataria da parte di un’altra impresa non sarebbe stato utilizzabile per sopperire alla mancanza dell’attestazione Soa e poi perché il contratto di avvalimento non sarebbe stato esaustivo e non avrebbe coperto la mancanza di alcune figure professionali, quali il direttore tecnico e il responsabile tecnico degli impianti, figure previste dalla normativa regolamentare sugli impianti.

Rivisto il quadro normativo. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del Tar e ha ricostruito il quadro normativo riferibile all’articolo 49 del codice dei contratti pubblici e all’articolo 88 del dpr 207/2010. I giudici hanno considerato che nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, finalizzata a valorizzare gli elementi di eccellenza organizzativa, va qualificata come requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell’impresa. È un elemento che ha funzione di verifica della capacità tecnico-professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo predisposto a questo.
Secondo questo presupposto, quindi, la sentenza, contrariamente alla determinazione n. 2/2010/Anac, afferma che la certificazione di qualità è coerente con l’istituto dell’avvalimento, strumento giuridico utilizzabile per provare i possessori di questo elemento e applicabile alla gara specifica, che non va a precludere il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la certificazione di qualità.

Il contratto di avvalimento prodotto in modo legittimo dall’aggiudicataria risultava quindi del tutto rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente, dal momento che in esso erano chiariti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa propri del modello di gestione e dell’impresa ausiliaria, che la stessa si era obbligata a mettere a disposizione dell’ausiliata, oltre alle macchine e alle attrezzature elencate. Il prestito delle risorse e dei mezzi comprendendo anche le figure tecniche messe a disposizione dell’ausiliata fa sì che il contratto si ponga in linea con le esigenze di messa a disposizione per tutta la durata dell’appalto delle risorse tese a svolgere le prestazioni contrattuali.

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