Sentenza | Corte di Cassazione

Applicabilità degli studi settore

L’accertamento induttivo non richiede motivazioni ulteriori per le imprese in contabilità semplificata. Necessarie invece per accertamenti nei confronti di imprese in contabilità ordinaria, dove però si sia considerata inattendibile l'amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6926 del 2013 ha deciso per le imprese in regime di contabilità semplificata che l’accertamento basato esclusivamente sui parametri è pienamente legittimo.

La sezione tributaria ha fissato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri previsti dalla legge n. 549 del 1995 per le imprese minori in regime di contabilità semplificata non richiede motivazione ulteriore. Queste ultime servono invece per imprese che hanno contabilità ordinaria.
Il caso. È stato così respinto il ricorso proposto dal contribuente, titolare di un frantoio, in relazione a un avviso di accertamento emesso ai fini Iva ed Irpef, per l’anno 1996. Nel giudizio di legittimità l’uomo si è lamentato del fatto che l’Ufficio si era basato esclusivamente sui parametri presuntivi, senza fare verifiche e riscontri oggettivi con l’effettiva situazione patrimoniale dell’impresa, in modo che si potesse capire la reale capacità contributiva, al di là del calcolo matematico operato sulla base dei detti parametri.
Inoltre il piccolo imprenditore si era lamentato del fatto che non si era tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta e cioè un’attività agricola stagionale (molitura della olive per conto terzi) e dei dati desunti da indagini bancarie, contabili o documentali.
Per la Corte gli accertamenti sono stati di per sé sufficienti e il contribuente non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario, con riferimento a eventuali situazioni particolari nella quali possa essersi venuta a trovare l’azienda nel periodo in considerazione, non essendo sufficiente motivare la modesta entità del reddito dichiarato rispetto a quello accertato dall’Ufficio, con la stagionalità dell’attività esercitata.
Regolarità delle scritture. Il risultato è, con riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata, che la regolarità delle scritture non impedisce l’applicabilità dello standard né costituisce valida prova contraria, lì dove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata.
La sentenza. La Corte, per le imprese cosiddette minori in regime di contabilità semplificata, ha così sentenziato: «l’accertamento mediante i parametri ai sensi dell’art. 3 comma 181 l. 549/95 non richiede motivazione ulteriore; motivazione, invece, necessaria quando i parametri servono per accertamenti nei confronti di imprese in regime di contabilità ordinaria che sia, però, stata considerata inattendibile dall’amministrazione finanziaria». La ragione della diversa disciplina risiede nel fatto che il contribuente che sceglie il regime semplificato sa di esporsi a un accertamento, a sua volta, semplificato sulla base di parametri contabili, non potendo offrire all’Ufficio «lo scudo di una contabilità ordinaria».

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