Corte di Cassazione | Vincoli e destinazioni urbanistiche

Aree inedificabili: Cassazione non univoca

L’edificabilità di un’area non può essere esclusa dalla presenza di particolari destinazioni urbanistiche e di vincoli e l’area è ugualmente soggetta al pagamento di Imu e Ici anche se la presenza di vincoli riduce il valore di mercato.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5161 del 5 marzo scorso ha stabilito che l’edificabilità di un’area non può essere esclusa dalla presenza di vincoli e di particolari destinazioni urbanistiche. In questi casi l’area è ugualmente soggetta al pagamento dell’Ici e dell’Imu anche se la presenza di vincoli comporta una riduzione del valore di mercato.IMUIl tema dell’assoggettabilità all’imposta municipale delle aree vincolate è una questione fortemente dibattuta: tant’è che la posizione assunta dalla Cassazione non è stata univoca, anche se con quest’ultima pronuncia è stato chiarito che l’edificabilità non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino concretamente l’edificabilità del suolo poiché tali limiti «incidendo sulle facoltà dominicali connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo stesso ne presuppongono la vocazione edificatoria».

Permane il regime fiscale. La presenza di vincoli non fa venir meno il regime fiscale proprio dei suoli edificabili ma ha un’incidenza solo sul loro valore e sulla base imponibile. La cassazione, in precedenza, con la sentenza n. 25672/2008 aveva stabilito che se il Piano regolatore generale del comune «prevede che un’area sia destinata a verde pubblico attrezzato» questa prescrizione urbanistica impedisce al privato l’edificazione e l’area non è soggetta al pagamento dell’Ici anche se l’edificabilità è risultante dallo strumento urbanistico.

Diversamente. Con la sentenza n. 19131/2007 la Cassazione ha sostenuto che l’Ici fosse dovuta su un’area edificabile sottoposta a vincolo urbanistico e destinata ad essere espropriata: in questo caso quello che ha significato è il valore di mercato dell’immobile nel momento in cui è soggetto a imposizione.
I giudici avevano precisato che l’Ici non ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il valore proprio. Il valore dell’immobile assume significativo rilievo solo per determinare la misura dell’imposta e l’area dev’essere considerata edificabile anche se ha avuto la qualificazione di standard e vincolata ad esproprio. Si ritiene utile precisare che l’orientamento della Cassazione non è uniforme neppure nella giurisprudenza di merito.

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