Impianti | Autorizzazione integrata ambientale

Aziende soggette ad Aia: vincoli e modalità

A partire da quest’anno i gestori delle imprese titolari di un impianto soggetto ad Aia dovranno presentare la relazione in sede di richiesta o di rinnovo dell’autorizzazione stessa se l’attività dell’impresa comporta produzione, utilizzo e scarico di sostanze pericolose.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio n. 4 l’avviso che comunica l’entrata in vigore del decreto ministeriale dell’ambiente del 13/11/2014: il provvedimento è attuativo all’art. 29-sexies, comma 9-sexies, del dlgs 152/2006.Impianti di combustione

Definisce in particolare i contenuti minimi della relazione di riferimento necessari allo scopo di effettuare un raffronto in termini quantitativi dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee al momento della cessazione definitiva dell’attività.
Cosicché i gestori delle imprese titolari di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) dovranno presentare la relazione di riferimento in sede di richiesta o rinnovo dell’autorizzazione Aia se l’attività dell’impresa comporta l’uso, la produzione, lo scarico di sostanze pericolose. In particolare, la relazione dovrà comprendere informazioni sulla qualità del suolo e delle eventuali acque sotterranee con indicazione delle sostanze pericolose. In questo modo la relazione è ritenuta strumento fondamentale poiché permette il raffronto dello stato di contaminazione e la valutazione degli obblighi di ripristino. Deve essere quindi relazionato l’uso attuale del sito, le misurazioni già effettuate sullo stesso, l’illustrazione dettagliata delle modalità attraverso le quali si sono compiute le misurazioni sulle sostanze pericolose e l’indicazione sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee.

Dall’entrata in vigore del dm n. 272/2014 gli impianti con procedura di autorizzazione integrata ambientale pendente devono integrare la domanda con la relazione. Gli imprenditori che si trovano a gestire impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali cui fa riferimento l’allegato 8 del dlgs 152/2006, tra cui sono compresi gli impianti di gestione rifiuti pericolosi, devono presentare la relazione entro il 7 gennaio del prossimo anno (e così sempre entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto).
Gli impianti di combustione sopra e pari ai 300 mv sono esclusi dall’obbligo ma sono tenuti alla verifica e, in caso positivo, per loro scatta l’obbligo di presentazione della domanda.

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