Ministero del Lavoro | Apprendistato

Benefici duplicati per chi assume giovani apprendisti

Il bonus Garanzia giovani è esteso alle assunzioni con apprendistato professionalizzante, alle assunzioni con contratto intermittente e alle proroghe dei contratti a termine. Il bonus è cumulabile con altri incentivi all’assunzione. Il beneficio spetta ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono giovani iscritti al Piano tra il 1° maggio 2014 e il 30 giugno 2017, d’età tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in percorsi formativi o di studio.

Un decreto del direttore generale per le Politiche attive del Ministero del Lavoro, che modifica la disciplina del bonus estendendolo all’apprendistato professionalizzante e al contratto a chiamata, definito intermittente, con effetto dal 1° maggio 2014, stabilisce che vi sono benefici doppi per chi assume giovani apprendisti e, oltre agli incentivi propri del contratto, può usufruire anche del bonus della Garanzia giovani.Apprendistato

Un secondo decreto provvede alla revisione dei profili dei giovani, oltre alle relative modalità di calcolo dell’indice di svantaggio, con effetto da lunedì 2 febbraio.

Il primo decreto modifica il bonus assunzione previsto dal Piano Garanzia giovani. Il bonus spetta ai datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono giovani iscritti al Piano tra il 1° maggio 2014 e il 30 giugno 2017, d’età tra i 16 e i 29 anni, non occupati (disoccupati o inoccupati ai sensi del dlgs 181/2000) né inseriti in percorsi di studio o percorsi formativi.
Il bonus spetta in queste misure:

  • assunzione a termine di durata pari o superiore a 6 mesi: 1.500 euro per i giovani dal profilo alto e 2.000 euro per quelli dal profilo molto alto
  • assunzione a termine di durata pari o superiore a 12 mesi: 3.000 euro per i giovani dal profilo alto e 4.000 euro per quelli dal profilo molto alto
  • assunzione a tempo indeterminato: 1.500 euro per giovani dal profilo basso, 3.000 euro per quelli dal profilo medio, 4.500 per quelli dal profilo alto e 6.000 euro per quelli dal profilo molto alto.

Quattro le modifiche, aventi tutte efficacia per il passato: i datori di lavoro potranno far richiesta di eventuali benefici arretrati:

  • La prima modifica riguarda l’eliminazione del divieto di cumulo con gli incentivi dell’apprendistato.
  • La seconda modifica riguarda l’estensione del bonus al contratto di lavoro a chiamata. In base all’originaria disciplina, ovvero il decreto 08/08/2014, il bonus era escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro intermittente, ripartito e accessorio. Il nuovo decreto, riscrivendo la norma art. 5 comma 5, stabilisce che l’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca. La novità consiste nell’eliminazione del divieto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, il contratto di lavoro a chiamata o intermittente. Il nuovo comma 5 all’art. 5 specifica che per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato: qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a dodici mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
  • La terza modifica interessa le assunzioni a termine e anche qui si tratta di un ampliamento del beneficio. Secondo la norma art. 5 comma 4 originaria, il beneficio era escluso in caso sia di rinnovo sia di proroga del contratto a termine. La nuova norma invece esclude il beneficio soltanto in caso di rinnovo, mentre in caso di proroga lo riconosce qualora la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Nei casi in cui la proroga permetta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino a dodici mesi (almeno), il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi.
  • La quarta modifica permette la possibilità di cumulo dell’incentivo con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori: oltre a quelli aventi natura selettiva ma in questo caso nei limiti del 50% dei costi salariali.

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