Demolizione | Ricostruzione

Bonus 65%: si alla demolizione, no all’ampliamento

Da agosto, se l'intervento edilizio presenta le caratteristiche per configurarsi come ristrutturazione, si ritengono agevolabili ai sensi delle detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.

L’Enea con la faq 68 e 68 bis ha evidenziato che è possibile la detrazione fiscale del 65% in caso di ristrutturazione edilizia di un immobile per la riqualificazione energetica senza demolizione e con ampliamento ma solamente per le spese riferibili alla parte già esistente, poiché l’ampliamento dell’immobile è da considerarsi nuova costruzione.
Dal 21 agosto la detrazione fiscale spetta anche alle ristrutturazioni edilizie riguardanti la demolizione di un immobile e la ricostruzione dello stesso con maggiore efficienza energetica mantenendo però la volumetria originaria senza rispettarne la sagoma.
La specifica fa presente che nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, in base alle circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011, la detrazione è competa solamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato nuova costruzione. La circolare n. 39/E ha specificato che in questo caso il riferimento normativo non può essere sostituito dal comma 344 della legge finanziaria 2007 che è inutilizzabile poiché necessita di una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio, che in tal caso dovrebbe considerare anche la parte ampliata, bensì dai singoli commi 345, 346 e 347.
Inoltre, nella faq 68 bis è stato evidenziato che la legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione del dl 21 giugno 2013, n. 69 (è il decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto, ha rivisto la definizione di «ristrutturazione edilizia» contenuta nel testo unico edilizia eliminando l’art. 3, comma 1, lett. d del dpr 380/2001 il riferimento alla sagoma.
Da agosto dunque sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli che riguardano la demolizione e la ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia accertabile la preesistenza.

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