Incentivi fiscali │ Bonus ristrutturazioni

Bonus anche per i lavori di adeguamento sismico

Le novità del decreto legge licenziato dal Consiglio dei ministri in materia edilizia: il bonus per gli interventi di ristrutturazione e per l'arredo degli immobili è del 50%, prorogato al 31 dicembre 2013; per la riqualificazione energetica è del 65% e si potrà usufruirne fino al 31/12/2014.

Il dl licenziato dal Consiglio dei ministri per recepire la direttiva comunitaria 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche in edilizia (per cui l’Italia è soggetta a procedure d’infrazione Ue) prevede una proroga a fine dicembre 2013 di quanto disposto dal comma 1, dell’art. 11, dl 83/2012 che aveva innalzato, fino al prossimo 30 giugno, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%, raddoppiando il tetto da 48mila a 96mila euro.

Per le spese sostenute occorre segnalare che vale la data del bonifico dal prossimo 1 luglio e fino alla fine dell’anno: la detrazione sarà pari al 50% su un tetto di spesa di 96mila euro, per quelle relative alle ristrutturazioni edilizie, e del 65% da tarare su un tetto (soglia) variabile per tipologia di spesa (riqualificazione per euro 100mila, sostituzione impianti di climatizzazione invernale per euro 30mila) per quelle destinate al risparmio energetico, con obbligo di ripartizione in 10 quote annuali, a prescindere dall’età del beneficiario. Provvedimento che è stato considerato dalle associazioni di categoria operanti nel comparto edile «un importante segnale per dare forza alla ripresa del mercato delle costruzioni».
In particolare Rete Imprese Italia ha commentato che «l’agevolazione, insieme all’ecobonus, portato al 65% ed esteso a privati cittadini e condomini, darà slancio al settore edilizio. Occorre però che il provvedimento venga esteso anche a tutto il 2014 e sia ridotto il numero degli anni su cui ripartire il beneficio del credito d’imposta, al fine di amplificarne gli effetti sull’economia».
Nuove tipologie: isolamento delle coperture e misure antisismiche. Nel provvedimento sono state inserite alcune nuove tipologie come quelle dell‘isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali (euro 400mila), delle finestre e degli infissi, se installate con sistemi di termoregolazione (euro 180mila), e dell’installazione di caldaie a condensazione (per potenza fino a 35 kW, euro 4mila per quelle di potenza superiore, 60mila euro).La proroga è stata estesa anche all’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino a 10mila euro (bonus di 5mila euro). Ricordiamo che le detrazioni del 50% copriranno anche gli interventi di ristrutturazione inerenti l’adozione di misure antisismiche e la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici (lett. i, c. 1, art. 16-bis, Tuir). Con decorrenza dall’1/1/2012 sono state messe a regime le detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, introducendo, nel dpr n 917/1986, l’art. 16-bis, che prevede l’incorporazione (lett. h, c 1) delle spese destinate alla seconda tipologia e la detrazione (comma 1) del 36% su un tetto di spesa fissata a 48mila euro.
Efficienza energetica: anche finestre ed infissi. La proroga è stabilita fino alla fine di quest’anno (a partire dall’1/7/2013) per le detrazioni fruibili sugli interventi per l’efficienza energetica eseguiti su edifici esistenti, comprese le parti a comune degli edifici (di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) che abbiano anche per oggetto l’isolamento di strutture opache, verticali, orizzontali e l’installazione di finestre e infissi e di caldaie a condensazione. Da notare che la possibilità di accedere al bonus fiscale risulta più ampia (31/12/2014) per gli interventi degli edifici e parti comuni che implicano la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dell’involucro, secondo i criteri definiti dalla direttiva richiamata (2010/31/Ue).
Esclusi i pannelli solari. Dal provvedimento restano escluse le spese per gli impianti di produzione di energia termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore) oggetto di altro incentivo, di cui al dm 28/12/2012.
Iter. Dopo la soppressione dell’obbligo di comunicazione d’inizio lavori al Centro operativo di Pescara (Cop) e d’indicazione separata della manodopera in fattura, gli adempimenti si sono notevolmente ridotti, dovendo solo tenere a disposizione la documentazione relativa (Agenzia delle entrate, provvedimento 2/11/2011), indicando taluni dati in dichiarazione (dati catastali ed estremi dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione, in particolare).
Il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione per gli interventi, di cui all’art. 1 della legge n. 449/1997, è tenuto al rispetto delle disposizioni, di cui al decreto ministeriale n. 41/1998, con riguardo alle modalità di pagamento con utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Bonus anche per il subentrante. Vi è anche la possibilità (comma 8, art. 16-bis, Tuir) di mantenere la detrazione non utilizzata in capo al venditore in caso di trasferimento (a titolo gratuito o oneroso) dell’unità abitativa, con la possibilità di far detrarre il bonus anche dal subentrante di un contratto di locazione, al decesso del conduttore (circ. 13/E/2013).
(M. Vi.)

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