Dal 21 agosto 2013 tra gli interventi di ristrutturazione edilizia vengono compresi anche quelli che riguardano la demolizione-ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria del precedente senza che sia necessario rispettarne la sagoma.
Per questi interventi si applica la detrazione del 65%. Le ultime modifiche normative riguardanti la ristrutturazione edilizia con l’eliminazione del riferimento alla sagoma fanno sì che vi sia possibilità di utilizzare le detrazioni anche per le ricostruzioni che rispettano la sola volumetria originaria.
Ricordiamo che con la legge 09/08/2013 n. 98 di conversione del decreto legge n. 69 del 21/06/2013 (è il Decreto del Fare) entrato in vigore dal 21 agosto dello stesso anno, è stato rivisto il concetto di ristrutturazione edilizia contenuto nel Testo unico dell’edilizia attraverso l’eliminazione dell’articolo 3, comma 1, del dpr 380/2001 facendo riferimento alla sagoma.
Questa affermazione è il contenuto della faq n. 68 bis formulata dall’Enea, della quale i tecnici hanno evidenziato che sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi tesi al ripristino degli edifici (o a parti di questi) eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile verificarne la preesistente consistenza.
Dal 21 agosto 2013, a fronte di un intervento che abbia le caratteristiche per configurarsi come ristrutturazione edilizia (ovvero che l’immobile non sia soggetto a vincolo secondo il dlgs. 42/2004 e facendo attenzione nelle zone omogenee A, secondo il decreto del ministro deiLavori pubblici n. 1444 del 02/04/1968, e in quelle equipollenti, secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, alla perimetrazione prevista dal comma 4 dell’articolo 24-bis del Testo unico), alla luce delle disposizioni appena varate i tecnici di prassi ritengono agevolabili ai sensi delle detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e poi nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.