Agenzia delle Entrate | Ristrutturazioni

Bonus: prima e dopo il 25 giugno 2012

L’Agenzia delle Entrate ricorda che qualora il contribuente abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia superiori a 51.645,69 la dichiarazione di esecuzione lavori non è più necessaria per usufruire del bonus ristrutturazioni.

Un forte sconto si prospetta sul fronte delle ristrutturazioni: sugli interventi edilizi effettuati lo scorso anno sul medesimo immobile, prima e dopo il 25 giugno, ovvero la data della variazione di regime tributario ad opera del decreto legge 83/2012, interventi edilizi che non abbiano sorpassato il limite agevolabile dei 96mila euro si potranno detrarre le spese partendo dalla «fine», avvalendosi dello sconto fiscale del 50% (non più il 36%) e del tetto di spesa di 96mila euro (al posto di 48mila). Non diventa pertanto rilevante l’aver ipoteticamente utilizzato a metà anno l’intero plafond disponibile secondo la vecchia normativa. A specificarlo sono le circolari (13/E) diffuse dall’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti dei Caf in materia di persone fisiche.
Spese superiori a 51.645,69 euro. Viene ricordato, che qualora il contribuente abbia sostenuto costi di ristrutturazione edilizia superiori ai 51.645,69 euro la dichiarazione di esecuzione lavori non diventa piĂą necessaria per poter godere del bonus ristrutturazioni.
Le Entrate fanno poi chiarezza su ulteriori due casi. Il primo ha a che fare con il decesso del conduttore effettuante i lavori di ristrutturazione dell’immobile in locazione, previo consenso del proprietario: verificatasi una simile circostanza, l’erede che subentra nel contratto affittuario è abilitato a proseguire nella fruizione delle rate avanzate.
Il beneficio viene riconosciuto anche nei confronti dei lavori realizzati dal coniuge separato con riferimento alla casa affidatagli dal giudice, nonostante la stessa sia intestata all’altro consorte. Le circolari annunciano chiarimenti anche sul versante della riqualificazione energetica.
Comunicazioni all’Enea. Con attinenza al contribuente che ha mancato di trasmettere all’Enea la documentazione utile al godimento della detrazione del 55% entro 90 giorni dalla data terminale dei lavori, viene concessa l’opportunità di ristabilire correttamente la rispettiva posizione entro il termine di scadenza per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi valida, e cioè il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Non è ammesso, invece, il ripristino delle richieste d’incentivo trasmesse all’Enea che sono state annullate per errore dai tecnici o dai beneficiari.
La validitĂ  della domanda di detrazione è, al contrario, sancita in caso di schede informative compilate ma non inoltrate, tuttavia, «solo se – si legge nel testo della circolare – il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici o comunque a cause imputabili all’Enea».
Scarica la circolare  13/E – 9 maggio 2013>>

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