La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sui propri canali una “faq” che chiarisce – finalmente – cosa fare nel caso di lavori conclusi tra il 12/11/2021 e il 31/12/2021.
In quel periodo, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl Anti Frodi, vigeva l’obbligo di asseverazione di congruità e visto di conformità per tutti i lavori in cui il committente esercitava l’opzione di cessione del credito o sconto immediato in fattura. Tale obbligo è stato poi rimosso, a partire da gennaio 2022 dalla Legge di Bilancio 2022, per lavori in Edilizia Libera o per importi inferiori ai 10.000 euro complessivi.
Restava tuttavia da chiarire se questo principio potesse applicarsi anche per lavori conclusi tra il 12/11/2021 e il 31/12/2021.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso una “faq” ha confermato che per interventi in “Edilizia Libera” o d’importo complessivo non superiore ai 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 01/01/2022.