#bonusinedilizia | Domande & Risposte a cura di Guido Alberti

#bonusinedilizia: obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese

La scorsa settimana l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sui propri canali una “faq” che chiarisce – finalmente – cosa fare nel caso di lavori conclusi tra il 12/11/2021 e il 31/12/2021. 

In quel periodo, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl Anti Frodi, vigeva l’obbligo di asseverazione di congruità e visto di conformità per tutti i lavori in cui il committente esercitava l’opzione di cessione del credito o sconto immediato in fattura. Tale obbligo è stato poi rimosso, a partire da gennaio 2022 dalla Legge di Bilancio 2022, per lavori in Edilizia Libera o per importi inferiori ai 10.000 euro complessivi.

Restava tuttavia da chiarire se questo principio potesse applicarsi anche per lavori conclusi tra il 12/11/2021 e il 31/12/2021.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso una “faq” ha confermato che per interventi in “Edilizia Libera” o d’importo complessivo non superiore ai 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 01/01/2022
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Finalmente, è il caso di dirlo, un po’ di chiarezza e tranquillità per chi opera nel mondo dei #bonusinedilizia. 

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