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Ntc 2018, i principali cambiamenti rispetto alla versione del 2008

Le nuove Ntc 2018 sono state uno degli argomenti trattati nel convegno organizzato da Bureau Veritas Italia al Saie 2018 «La trasformazione della filiera delle costruzioni: obblighi di legge, opportunità e strumenti di tutela per gli operatori del settore». In particolare ci si è concentrati sui capitoli 8 e 11, tra quelli più dibattuti dai gruppi di lavoro e commissioni che hanno partecipato alla stesura delle Ntc18, riassumendo i principali cambiamenti e rimandando ad altre sedi approfondimenti più specifici.

Il 20 febbraio scorso, dopo 10 anni dalla precedente versione Ntc 2008, arriva l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con decreto ministeriale del 17.01.2018 ed entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso 22 marzo.

La struttura e l’impostazione del nuovo testo non hanno subito grosse variazioni, le nuove Ntc 2018 hanno introdotto piccole modifiche distribuite nei diversi capitoli del testo con gli obiettivi di armonizzare la regolamentazione comunitaria con gli eventi sismici che purtroppo hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni così come con l’avanzamento tecnologico; e di semplificare alcune definizioni cosi come già affermato dal CSLLPP, nelle Ntc18 sono state «riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto, è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale, sono stati eliminati alcuni refusi redazionali sia nelle formule che nel testo, sono stati aggiornati i riferimenti normativi e si è altresì proceduto a una riorganizzazione complessiva delle norme, al fine di facilitarne la leggibilità».

In particolare ci si è concentrati sui capitoli 8 e 11, tra quelli più dibattuti dai gruppi di lavoro e commissioni che hanno partecipato alla stesura delle Ntc18, riassumendo i principali cambiamenti e rimandando ad altre sedi approfondimenti più specifici.

Quali sono le principali novità introdotte nel capitolo 8?

Il capitolo 8 riguarda le costruzioni esistenti e in questo campo non esistono normative europee con cui confrontarci. La classificazione degli interventi sulle strutture esistenti non ha subito variazioni rispetto alla vecchia normativa, rimangono quindi: interventi di riparazione o locali, interventi di miglioramento e interventi di adeguamento. Il cambiamento principale riguarda i valori del coefficiente di vulnerabilità per i vari interventi.

Per le riparazioni o interventi locali l’obbligo del collaudo statico è stato eliminato, riservato solo agli interventi di miglioramento o adeguamento. Le riparazioni o interventi locali non implicano riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti. Per gli interventi di miglioramento sono cambiati i limiti sulle entità d’intervento perchè esso diventi un intervento di miglioramento sismico. Sono stati fissati dei limiti sul valore del coefficientedi vulnerabilità ζE:

  • per le costruzioni di classe III a uso scolastico e costruzioni in classe IV il coefficiente ζE non dev’essere minore di 0.6
  • per le costruzioni in classe III e per le costruzioni in classe II, l’incremento del coefficiente ζE dev’essere maggiore o uguale a un valore pari a 0.10.

Per gli interventi di adeguamento non cambiano le 4 tipologie d’intervento si aggiunge però una tipologia totalmente nuova rispetto alle Ntc 2008 che riguarda le strutture a uso scolastico o le strutture in classe III.

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando s’intenda:

  • sopraelevare la costruzione
  • ampliare la costruzione mediante opere a essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta
  • apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, […] includendo i soli carichi gravitazionali. […]
  • effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino a un sistema strutturale diverso dal precedente; […]
  • apportare modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe iii a uso scolastico o di classe iv.

Nei casi indicati dalla lettera c) ed e) il coefficiente ζE può essere inferiore all’unità e assumere un valore almeno pari a 0.80. Negli altri casi il coefficiente ζE dev’essere maggiore o uguale ad 1.

Quali sono le principali novità del capitolo 11?

Il capitolo 11, Materiali e Prodotti per uso strutturale, seppur non modificato nella sua struttura, è stato oggetto di diversi aggiornamenti a seguito del Regolamento UE 305/2011(CPR). Fin dal primo paragrafo vengono maggiormente chiarite le modalità di qualifica, identificazione e accettazione dei materiali per uso strutturale.

Tale capitolo diventa quindi lo strumento tecnico aggiornato per i materiali per uso strutturale a servizio di tutti gli attori della filiera: progettisti, fabbricanti, laboratori, organismi di certificazione, direzione lavori, costruttori, direzione dei lavori e collaudatori e dev’essere letto alla luce di quanto già definito nel dlgs 106.

Se si fa riferimento ad esempio al paragrafo, 11.2 – Calcestruzzo, sono stati chiariti, per il controllo qualità sul calcetsruzzo, le operazioni e distinzioni di responsabilità per i controlli in opera, in particolare per gli aggregati da riciclo.

Il paragrafo 11.3 – Acciaio, è stato aggiornato con la terminologia del cpr e le procedure sono state allineate con il regolamento stesso. Per gli acciai da c.a. e c.a.p, sono state adeguate le prescrizioni, in particolare relativamente ai controlli anche nei centri di trasformazione e ai tralicci e reti elettrosaldati.

Per gli acciai da carpenteria viene richiamata la norma armonizzata En 1090-1 e quindi la cosiddetta marcatura ce per la qualifica degli stessi, coinvolgendo direttamente sia i centri servizi (prelavorazioni) che le officine di carpenteria metallica.

Vi sono nuove prescrizioni sulle caratteristiche degli acciai per strutture antisismiche e vengono confermate e chiarite le prescrizioni sul processo di saldatura effettuato in cantiere dal costruttore (Certificazione 3834; Qualifica Saldatori e Procedimenti, Operatori NDT qualificati).

testo a cura di Bureau Veritas

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