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Caro materiali da costruzione: approvata disciplina sulla revisione dei prezzi per i lavori pubblici

Sul supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio, è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del dl 25 maggio 2021, n. 73 - Sostegni-bis - il cui articolo 1-septies introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali  dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021.

Sul supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio, è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del dl 25 maggio 2021, n. 73 – Sostegni-bis – il cui articolo 1-septies introduce una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici, volta a fronteggiare i rincari eccezionali  dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021.

La disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto – in analogia a quanto già avvenuto nel 2008 – è destinata a introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile  unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati negli anni precedenti, invece, rimarrà invariata la disciplina pregressa che, come noto, prevede un duplice regime normativo a seconda della data di sottoscrizione del contratto di appalto:

  • per i contratti stipulati sotto la vigenza del Codice De Lise (d.lgs. 163/2016), opera ancora il meccanismo compensativo di cui all’articolo 133, basato sulle variazioni percentuali rilevate annualmente dai singoli Decreti Ministeriali;
  • per i contratti stipulati sotto il nuovo Codice 50/2016, opera l’articolo 106, comma 1, lettera a), che rimette alla singola amministrazione la scelta di prevedere nel bando clausole di revisione prezzi.

La disciplina introdotta si applica esclusivamente ai contratti pubblici

La disposizione segue a una intensa azione di Ance che, fin dalla fine dell’anno scorso, ha lanciato l’allarme sulla drammatica situazione in atto, invocando un intervento straordinario ed urgente da parte del Governo al fine di ricondurre ad equità i contratti  in corso e scongiurare il rischio di un blocco generalizzato degli appalti.

La norma adottata, tuttavia, ancorché migliorata rispetto alle prime bozze circolate, non è pienamente aderente alle istanze dell’associazione, che aveva evidenziato l’opportunità di avere rilevazioni su base di trimestrale, con compensazioni già partire da luglio 2021.

Inoltre, Ance sta continuando a chiedere con forza la sua estensione anche ai contratti privati e ai contratti per la ricostruzione post-sisma che beneficiano di contributo pubblico.

Anche a seguito di ciò, nell’iter di conversione del decreto legge, sono stati approvati diversi ordini del giorno –  oltre a un parere della Commissione Territorio e Ambiente del Senato –  con i quali il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità di prevedere, quanto prima, idonee misure compensative anche per tali lavori, al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici.

I contenuti principali della norma

La compensazione introdotta dall’articolo 1-septies si applicherà ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 25 luglio 2021), con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021.

Per tali contratti, infatti, il Ministero delle Infrastrutture dovrà rilevare, con uno specifico DM da adottarsi entro il prossimo 31 ottobre, le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione verificatesi, appunto, nel primo semestre 2021.

Le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, si applicheranno anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Codice De Lise (d.lgs. 163/2006) e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016 e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo.

Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti revisionali, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 30 giugno 2021) le variazioni percentuali rilevate dal Decreto rispetto ai prezzi vigenti al momento dell’offerta. Tali variazioni dovranno superare l’alea dell’8%, se riferite esclusivamente all’anno 2021, e del 10% complessivo se riferite a più anni, nel caso cioè di offerte anteriori al 2020.

Ai fini del riconoscimento della compensazione, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del DM di rilevazione, atteso entro il prossimo 31 ottobre.

Per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

Ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

1)      il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

2)      ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

3)      somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Nel caso di incapienza di tali fondi, la stazione appaltante – ad esclusione dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici per i lavori realizzati o affidati dagli stessi – potrà provvedere alle compensazioni  chiedendo di accedere allo specifico  Fondo revisionale, istituito, anche su pressione di Ance,  nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture, con una dotazione di 100 milioni di euro.

A tale riguardo, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sarà adottato un DM per definire le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese, nonché la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse medesime.

Per completezza informativa, si segnala che nella norma approvata in via definitiva, anche grazie all’azione di Ance, è scomparso ogni riferimento all’ipotesi – contemplata nelle prime bozze – in cui l’impresa, essendo in ritardo sul cronoprogramma dei lavori, per ottenere la compensazione avrebbe dovuto fornire apposita garanzia fideiussoria. (fonte: Ance)

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