Sentenze | Cassazione

Cassazione: obbligo d’iscrizione alla cassa edile per le imprese che svolgono lavori di natura edile

La Corte di cassazione afferma il principio giuridico dell’obbligo d'iscrizione alla Cassa edile di tutte le imprese attive nel settore. Il commento di Ance Brescia.

Una sentenza a volte è portatrice di un profondo cambiamento: è il caso del recente verdetto emanato dalla Corte di cassazione, il n. 9803 del 26 maggio 2020, che rappresenta una svolta imprescindibile e fondamentale in merito all’annosa questione dell’obbligo d’iscrizione alle Casse edili per tutte le imprese che svolgono di fatto attività di natura edile, pur non essendo classificate come tali ai fini Istat.

Massimo Deldossi | Presidente di Ance Brescia 

Angelo Massimo Deldossi | Presidente Ance Lombardia.

«Questa sentenza, che ci auguriamo possa produrre celermente e stabilmente positivi effetti sul settore, è esemplare per la tutela dei diritti delle imprese edili e dei propri dipendenti. Riuscire a controllare e contrastare questo fenomeno è per Ance Brescia un impegno di primaria importanza, che parte dalla consapevolezza e dalla condivisione di pronunciamenti esemplari come questo, per poter mantenere gli equilibri del mercato e garantire la corretta concorrenza fra gli operatori edili del territorio.

La vicenda in questione ha interessato un’impresa che svolgeva attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi. All’Inps e alla Camera di commercio, pur svolgendo attività riconducibili al reparto edile, l’impresa oggetto della sentenza risultava classificata come commerciale, applicando ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento.

Sconfitta in primo e in secondo grado di appello, la società ha sostenuto anche in Cassazione la propria posizione circa l’insussistenza a suo carico dell’obbligo d’iscrizione e di contribuzione secondo le norme della Cassa edile territoriale.

Ma a nulla è servito: la Corte ha confermato la posizione già espressa dai giudici di merito, dichiarando che: “… Il rapporto tra classificazione amministrativa Istat e obbligatorietà dell’iscrizione dei dipendenti alla Cassa edile sia retto dalla presunzione assoluta e, ritenendo non corretto l’inquadramento operato dagli istituti previdenziali, ha esaminato la concreta fattispecie oggetto di causa”.

L’accaduto pone luce su una pratica diffusa, che vede alcune aziende aggirare le norme ricorrendo ad escamotage, come nel caso presentato, per abbattere i costi della manodopera a scapito della legalità e della correttezza nei confronti, non solo dei propri dipendenti, ma anche dei competitor.

La rilevante pronuncia della Suprema Corte chiarisce, quindi, come le imprese che operino nell’edilizia e che svolgano lavorazioni merceologiche riconducibili a tale attività, debbano garantire ai lavoratori i medesimi trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo dell’edilizia, firmato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale».

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