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Casse edili: compresi i distaccati delle imprese Ue

Il Protocollo d’intesa sottoscritto il 9 aprile tra il ministero del Lavoro e le parti sociali ha posto termine all’unica deroga vigente sull’obbligo d’iscrizione dei lavoratori alle casse edili. Ora anche le imprese comunitarie dovranno iscrivervi i dipendenti distaccati in Italia, come le imprese italiane e quelle extracomunitarie.

Anche le imprese comunitarie dovranno iscrivere alla cassa edile i dipendenti distaccati in Italia al pari delle imprese italiane e di quelle extracomunitarie: lo ha stabilito il protocollo d’intesa (9 aprile 2013) sottoscritto dal ministero del Lavoro e dalle parti sociali mettendo a termine all’unica deroga vigente sull’obbligo d’iscrizione dei lavoratori alla cassa edile. Il protocollo ha previsto anche uno scambio informativo di dati tra il ministero e le casse edili a favore delle direzioni territoriali del lavoro (le dtl) finalizzato alle verifiche del rispetto del nuovo obbligo stabilito.

Standard di tutela. L’intesa ha avuto inizio dall’interpellanza n. 24/2007 del ministero del Lavoro che ha precisato quanto segue: mentre le imprese extracomunitarie che operano in Italia sono soggette al vincolo del Durc, le imprese comunitarie ne sono esonerate qualora possano comprovare di avere già adempiuto a provvedimenti analoghi nel paese di provenienza.
In particolare il ministero rispondeva all’Ordine dei consulenti del lavoro di Bolzano che aveva richiesto i chiarimenti alle imprese con sede in un paese extra Ue aventi lavoratori dipendenti in Italia distaccati. In tal caso era applicata l’intera normativa nazionale compreso l’obbligo di iscrizione alle casse edili e di conseguenza il Durc.

Documentazioni richieste. In merito alle imprese con sede in uno stato Ue che distaccavano lavoratori in un altro stato Ue, il ministero precisava che la normativa comunitaria (96/71 Ce recepita in Italia con dlgs 72/2000) in materia di distacco di lavoratori presso altri stati membri garantisce a questi lavoratori l’applicazione delle disposizioni minime in vigore nello stato ospitante in termini di lavoro e occupazione.
Ne consegue l’obbligo di iscrizione alle casse edili e il rispetto della disciplina Durc che sussiste solo se le imprese non abbiano già in essere misure tese a garantire ai lavoratori gli stessi standard di tutela derivanti dagli accantonamenti presso le casse edili come imposti dalla disciplina vigente in Italia.
Il protocollo ha stabilito che, d’ora in poi le imprese comunitarie che distaccano lavoratori in Italia devono iscrivere alla cassa edile italiana il personale distaccato, salvo che nel paese di origine non sia stata già prevista una copertura analoga a quella per i lavoratori nazionali italiani.
In questo modo alle casse edili andrà presentata la documentazione riguardante il distacco e il contratto di appalto (o subappalto) che specifichi il distacco: tutto questo allo scopo della verifica della regolarità contributiva e retributiva. Inoltre andranno presentate le copie delle buste paga emesse dall’impresa Ue distaccante oltre alla copia della certificazione riguardante gli adempimenti di natura assicurativa.
Il protocollo ha stabilito che le direzioni territoriali del lavoro provvederanno ad effettuare le verifiche necessarie presso le casse edili e quest’ultime assumono l’impegno di segnalare le anomalie relative alle imprese straniere comunitarie in distacco sul territorio.

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