#bonusinedilizia | Domande & Risposte a cura di Guido Alberti

Cessione del credito e asseverazioni, nuovo decreto: cosa cambia per chi opera in edilizia?

Cosa cambia per chi opera in Edilizia?

Il nuovo Decreto Legge n. 13 del 25 Febbraio 2022 da una parte modifica il “mercato dei crediti”, sbloccando la situazione di stallo causata dall’art. 28 del precedente Decreto Sostegni-Ter, dall’altra, introduce nuove modifiche molto più restrittive in termini di sanzioni ai tecnici asseveratori, polizze assicurative e obblighi per le imprese edili.

Vediamoli, brevemente del dettaglio.

Per chi applica lo sconto in fatturail credito d’imposta generato, d’importo pari alla detrazione spettante, sarà cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.
 

Per chi vorrà cedere il proprio credito  sarà possibile la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

crediti non potranno essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. Al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
 
Molto bene, quindi, le modifiche introdotte nella gestione dei crediti, che porteranno a un graduale ritorno alla normalità.

Un po’ meno, invece le novità introdotte in fatto di asseverazioni.

Infatti, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

 A tutto questo si aggiunge che la polizza per chi assevera, anche per i bonus minori, dovrà avere massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.
 
Infine, una novità, a mio avviso molto interessante, per le imprese affidatarie di lavori il cui importo supera i 70.000 euro, che potranno accedere ai bonus in edilizia solo se applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui riferimento dovrà essere introdotto nei contratti di appalto e riportato nelle fatture, così da consentire all’Agenzia delle Entrate gli opportuni controlli. Benefici, quindi, solo per imprese regolari e qualificate, che dovranno adeguarsi entro 90 giorni. 

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