Contratti pubblici | Linee guida

Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici

Con la determinazione n. 1 del 15/01/2014 l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici afferma che il procedimento di verifica di cui all’art. 48 è obbligatorio senza alcun margine di discrezionalità da parte della struttura appaltante per tutti i contratti aggiudicati con procedure aperte, ristrette e negoziate.

Dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) >> con la determinazione del 15 gennaio 2014 n.1 sono stati forniti alcuni chiarimenti che aggiornano la precedente determina 5/2009 sulle linee guida per l’applicazione dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici.appalti-pubblici

Tra questi chiarimenti il termine per la verifica dei requisiti dichiarati nelle gare di appalto pubblico è perentorio, se non si rispetta scatta l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione provvisoria; il progettista indicato in un appalto integrato e l’impresa ausiliaria possono essere sanzionati e sospesi dalle gare se non comprovano i requisiti dichiarati. L’Autorità afferma che con il procedimento di verifica di cui all’art. 48 è obbligatorio “senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante”, per tutti i contratti aggiudicati con procedure aperte, ristrette e negoziate con bando o senza bando di gara e con dialogo competitivo.

Per i lavori la verifica scatta sotto i 150mila euro e sopra i 20,6 milioni (per la cifra di affari in lavori triennali). Per gli altri appalti di lavori è sufficiente l’attestazione Soa. Negli altri contratti, quali servizi, forniture e concessioni di lavori, ma non di servizi, oggetto della verifica, sono tutti requisiti tranne quelli di carattere generale e pertanto si verificano i requisiti di natura economico – finanziaria e tecnico – organizzativa.

Verifica applicata agli appalti di trasporti, acqua, energia
La verifica si applica anche agli appalti dei settori speciali (acqua, energia e trasporti) dove gli enti non abbiano istituito un albo o elenco di qualificazione. Per l’Autorità le stazioni appaltanti non possono chiedere requisiti spropositati rispetto all’oggetto dell’appalto, né tali da restringere a livello territoriale la partecipazione alla gara. Risulta poi illogica la mancata fissazione di requisiti minimi. Da considerarsi illegittimi i requisiti sul fatturato aziendale. Per quanto concerne i requisiti sovrabbondanti, la verifica si limita al livello minimo previsto dal bando di gara.

Precisazione sui progettisti
Di rilievo è poi la precisazione sui progettisti che partecipano con le imprese a gare per affidamento di appalti integrati: scattano le sanzioni pecuniarie e la sospensione dalla partecipazione alle gare, non solo nei confronti del progettista raggruppato con l’impresa di costruzioni, ma anche rispetto al progettista indicato dall’impresa, dove dichiari il possesso di requisiti progettuali poi non verificati dalla stazione appaltante. Per quanto concerne l’impresa ausiliaria (che presta i requisiti in avvalimento), va ricordato che deve essere sottoposta al procedimento ex articolo 48 e, in caso non comprovi i requisiti, scattano le sanzioni pecuniarie e la sospensione dalle gare.

Termine di dieci giorni
È stato poi ribadito che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisisti richiesti nel bando ha natura perentoria e, se non si rispettano i dieci giorni fissati dalla legge, la stazione appaltante ha l’obbligo di esclusione del concorrente dalla gara e di escutere la garanzia (cauzione provvisoria). Soltanto in base a quanto previsto dall’art. 46, comma 1, del Codice per i “chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”, si può concedere un proroga. La determina precisa poi che la verifica deve riguardare le sole offerte ammesse a concorrere e che la sospensione fino a un anno dalle gare si applica in funzione della gravità, del dolo o della colpa del dichiarante.

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