Corte di Cassazione | Responsabilità del professionista

Conformità alle norme e corretta soluzione dei problemi

La sentenza ha precisato che il professionista non risponde del mancato raggiungimento dell’obiettivo solo nel caso in cui il cliente abbia partecipato in maniera attiva al fallimento dell’esecuzione del progetto.

La sentenza 8014 ha definito il professionista che redige un progetto unico responsabile della sua mancata realizzazione. Accettato anche il risarcimento al cliente che ha commissionato l’opera senza interferenze.

La sentenza 8014/2012 emessa dalla Corte di Cassazione stabilisce che il professionista è in ogni caso responsabile del risultato ed in caso contrario è tenuto al risarcimento al cliente.

Ciò è stato definito in seguito al caso di un ingegnere accusato e condannato come responsabile dalla II Sezione Civile per aver redatto un progetto non conforme alle norme urbanistiche vigenti.

Accuse respinte dapprima dal Tribunale di Roma, ma poi ridiscusse in Corte d’Appello i cui giudici lo hanno reputato colpevole e hanno confermato il risarcimento al cliente.

Il giudizio ha sottolineato che la distinzione tra doveri di mezzi e di risultato non è influente nella valutazione della responsabilità di chi ha redatto il progetto, sia architetto o ingegnere. Di fatto, il mancato conseguimento dello scopo richiesto dal cliente al progetto, è di unica responsabilità del professionista laddove gli errori di progettazione abbiano reso il progetto non fattibile o non idoneo.

Già una sentenza del 2008 (sentenza n. 577) aveva definito il superamento tra obbligazioni di mezzi e di risultato determinato dal fatto che un risultato è imposto in tutte le suo obbligazioni. L’ultima sentenza ha anche confermato un risarcimento danni al committente.

Obblighi del professionista. La sentenza ha precisato dunque che il professionista non risponde del mancato raggiungimento dell’obiettivo solo nel caso in cui il cliente abbia partecipato in maniera attiva al fallimento dell’esecuzione del progetto. In ogni altro caso il professionista è responsabile del fallimento della messa in opera del progetto.
Il progettista ha obbligo di redigere un contratto conforme alle normative urbanistiche vigenti, ha obbligo di espletare tutte le procedure amministrative in maniera corretta al fine di dare assicurazione della risoluzione in fase preventiva di ogni problema che potrebbe condizionare la realizzazione del progetto, come richiesta dal committente.

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