Parere n. 855/ 1 aprile 2016 | Regolamento Nuovo Codice dei contratti pubblici

Consiglio di Stato: appalti, riforma da rivedere

Dal Consiglio di Stato alcuni dei rilievi contenuti nel parere n. 855 emesso il primo aprile riguardante lo schema del Nuovo Codice dei contratti pubblici. Ora si attendono i pareri delle commissioni parlamentari per il via libera definivo che dovrà avvenire il 18 aprile.

opere-pubblicheStando al voluminoso documento contenente il parere del Consiglio di Stato sembra che il Nuovo Codice dei contratti pubblici debba essere quasi totalmente riscritto.
Infatti il Consiglio di Stato ha depositato il parere n. 855/ 1 aprile 2016 sullo schema di d.l. riguardante il recepimento della direttiva europea su appalti e concessioni e al riordino della normativa settoriale.

Nel documento vengono evidenziati alcuni aspetti quali:

  • la reintroduzione del limite del 30% per il subappalto,
  • rendere vincolante la qualificazione delle imprese di costruzioni con il sistema delle attestazioni Soa evitando la qualificazione gara per gara,
  • garantire più concorrenza e trasparenza nelle trattative private sotto soglia Ue e nelle gare informali nei contratti pubblici,
  • maggior rigore sui requisiti morali,
  • approvazione in maniera coordinata e tempestiva dei 50 provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice.

Nel documento i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato la presenza di refusi, aporie e duplicazioni di norme, mancanza di coordinamento e di abrogazione di norme ancora vigenti oltre a scelte di merito non coerenti con la delega della legge n.11/2016.
Per quel che concerne i provvedimenti attuativi contemplati nel Nuovo Codice l’auspicio formulato è+ che si arrivi ad un varo tempestivo e coordinato per evitare incertezze.

Cabina di regia. Per ottenere questo il Consiglio di Stato individua nella cabina di regia della Presidenza del Consiglio l’organo maggiormente idoneo al coordinamento di questa fase.
Il parere suggerisce anche di raccogliere in testi unici dell’Anac e del Mit gli atti attuativi emanati. Nel merito il parere ritiene che vi potrebbero essere norme in violazione del divieto di gold plating come il limite del 30% per le opere specialistiche  e il divieto di utilizzo dell’avvallimento nei contratti per il settore dei beni culturali, oltre a disposizioni che devono essere recepite in modo più rigoroso come ad esempio la disciplina dei contratti esclusivi per i quali non viene più inserito l’obbligo di consultare almeno 5 operatori nelle gare informali.

Riduzione del numero delle stazioni appaltanti. Il parere ritiene anche in contrasto con la delega (lettera i dell’articolo 1 comma 1 della legge 11) la riduzione del numero dei soggetti da invitare alle procedure negoziate senza bando di gara al di sotto delle soglie Ue, portati a 5 o a 3.
É poi necessario ridurre in modo rapido il numero delle stazioni appaltanti: sono necessarie amministrazioni di adeguate dimensioni, con un corpo di dipendenti specificatamente dedicato e aggiornato.

Provvedimenti attuativi. Per rendere effettivo il principio della centralità e qualità della progettazione dal Consiglio di Stato c’è l’invito ad emanare i provvedimenti attuativi sui livelli di progettazione e requisiti dei progettisti e citare espressamente i casi in cui non si affidano i lavori sulla base del progetto esecutivo.

Maggior rigore. Sul tema della qualificazione il parere chiede di rendere esplicito che sopra i 150 mila euro la Soa è obbligatoria e non è dato procedere con qualificazione gara per gara.
Per quanto concerne i requisiti morali dei concorrenti il parere invita ad un maggior rigore ampliando le condanne penali ad effetto escludente e ripescando fattispecie escludenti previste dal vecchio Codice.

Limite del 30%. Per quanto concerne il subappalto si invita il Governo a reintrodurre il limite del 30% previsto solo per le opere superspecialistiche. Per  i settori speciali il parere apprezza la scelta di estendere ad essi le norme sulla nomina delle commissioni giudicatrici, sulla trasparenza degli atti e sul dibattito pubblico.

Affidamenti in house. Sulla disciplina degli affidamenti in house si invita ad un attento coordinamento con la normativa in itinere sulle società pubbliche. Sui criteri di aggiudicazione il parere evidenzia come non sia del tutto corretto fare riferimento alla sola mozione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal momento che nella direttiva si fa riferimento ad un criterio più ampio comprendente anche i criteri basasti sul rapporto qualità – prezzo e quelli fondati sul prezzo più basso. Il Consiglio di Stato poi ha ritenuto discutibile la scelta di avere inserito il rating di legalità nell’offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che si tratta di requisito soggettivo del concorrente.

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