Punti di Vista | Pasquale Salvatore, Consiglio Nazionale Geometri

Correttivo al Codice Appalti: soddisfazione, dubbi e disappunto

Per i professionisti nella norma permangono elementi da rivedere come la possibilità assegnata al Rup di svolgere anche attività di progettista o direttore dei lavori, l’appalto integrato, il costo della manodopera e la tempistica ridotta per la consultazione pubblica. Soddisfazione per il futuro obbligo di utilizzo del decreto Parametri.
Pasquale Salvatore | Consiglio Nazionale Geometri.

Lo scorso 23 febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via preliminare, il dlgs correttivo del Codice dei Contratti. È un passaggio propedeutico alla raccolta dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza Stato Regioni e di altre voci istituzionali, in vista della scadenza della delega fissata al 19 aprile.

Circa i contenuti della bozza in consultazione, le professioni tecniche esprimono una moderata soddisfazione per il recepimento di alcune istanze, unitamente all’introduzione di alcune novità, tra le quali:

  • il futuro obbligo di utilizzo del decreto Parametri (dm 17/6/2016) per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
  • le Stazioni Appaltanti dovranno sempre pagare i professionisti, anche nell’eventualità in cui esse non ricevano, in seguito, i finanziamenti per l’opera progettata;
  • nei contratti non si potrà più inserire alcuna clausola che subordini il pagamento del progettista all’ottenimento delle risorse finanziarie richieste dall’ente;
  • le gare per l’affidamento di interventi di manutenzione potranno essere bandite sulla base di un progetto semplificato, i cui contenuti saranno definiti con un decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Cslp). Per definire il livello di semplificazione, la norma dovrà tenere conto del tipo di manutenzione (ordinaria o straordinaria), della complessità e dell’importo dei lavori;
  • il progetto di fattibilità tecnica potrà essere redatto in due fasi. In tal caso, le alternative progettuali saranno definite solo nella prima fase, con evidente semplificazione e riduzione dei costi per le indagini e gli studi necessari alla definizione economica dell’intervento;
  • potranno continuare ad operare i direttori tecnici in possesso di titolo conseguito sulla base dell’esperienza.

Di contro, non si condivide la reiterazione, seppure con diversa formulazione, della possibilità assegnata al Responsabile unico del procedimento (Rup) di svolgere anche le attività di progettista o direttore dei lavori: si tratta, evidentemente, dell’attribuzione in capo allo stesso soggetto delle funzioni di controllore e controllato.

Sorgono dubbi sullo scorporo del costo della manodopera, che è un elemento proprio dell’organizzazione di ciascuna impresa, strettamente correlato alla produttività e difficilmente valutabile in fase di progettazione; così come su quello che si può definire uno “sdoganamento” dell’appalto integrato, con la possibilità di affidare progetto esecutivo e lavori per quelle amministrazioni che, alla data dell’entrata in vigore del codice, avevano già approvato il definitivo. Nell’impossibilità, tra l’altro, di avere evidenza certa del loro numero.

Infine, non si può fare a meno di sottolineare un certo disappunto per la ridotta tempistica concessa alla consultazione pubblica: se l’obiettivo è ottenere dai portatori di interesse contributi fattivi e non formali su articolati di grande complessità, i tempi non possono essere sovrapponibili a quelli di scadenze incombenti.

Pasquale Salvatore, Consiglio Nazionale Geometri

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