Corte Costituzionale | Acustica

Costruttori: obbligatorio rispettare i requisiti d’isolamento acustico

Con l’entrata a regime della normativa comunitaria del 2009 non è stato più possibile esigere dai costruttori il rispetto dei requisiti acustici come previsto dal precedente decreto 1997. La Consulta ha ora confermato l’illegittimità della norma comunitaria stabilendo che è onere dei costruttori contrastare l’inquinamento acustico delle abitazioni.

La Corte costituzionale con la sentenza n.103 del 2013, depositata il 29 maggio scorso, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 15, comma 1, della legge comunitaria 2009 respingendo così la norma che neutralizzava retroattivamente, nei rapporti tra privati, la conformità degli edifici ai requisiti previsti dalla normativa anti-rumore.
Detta norma, che sostituisce l’articolo 11, comma 5, della legge comunitaria 2008, aveva stabilito che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovava applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori, venditori e acquirenti di alloggi, in attesa dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 447/1995, legge quadro sull’inquinamento acustico (l’articolo 3, comma 1 della medesima legge 447 relativa ai requisiti acustici degli edifici).
In un primo momento l’azzeramento della rilevanza dei requisiti tra privati, era stata stabilita solo per il futuro (articolo 11 della legge comunitaria del 2008), ma successivamente l’articolo 15 della legge comunitaria del 2009 ha esteso a ritroso la non applicabilità ai privati. In pratica con la normativa del 2009 non è stato più possibile continuare a pretendere dai costruttori il rispetto dei requisiti acustici.
La causa del contendere. Nel corso di una causa tra un costruttore e l’acquirente di un’abitazione è sorto il dubbio sulla costituzionalità della norma: l’acquirente ha fatto causa all’appaltatore per ottenere il risarcimento del danni per il difetto dell’immobile, consistente proprio nel mancato rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici fissati dal dpcm sulla determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, risalite al 5 dicembre 1997, decreto che ha determinato i requisiti acustici passivi e quelli delle sorgenti sonore interne agli edifici, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore. Il decreto ha inoltre fissato i limiti espressi in decibel, che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. La norma della legge del 2009, oggetto della verifica di costituzionalità, ha bloccato retroattivamente, autodefinendosi d’interpretazione autentica, l’applicazione del dpcm 5 dicembre 1997 nei rapporti tra privati.
Disparità e incostituzionalità. La Consulta ha dichiarato che la norma viola il principio di uguaglianza creando disparità tra coloro che hanno già conseguito un risarcimento a fronte dell’acquisto di un immobile acusticamente inquinato e coloro che non possano più conseguirlo.
Inoltre la norma, pur non abolendo il dpcm 5 dicembre 1997 nei rapporti pubblicistici, lo abroga nei rapporti tra privati senza tutelare i diritti del cittadino che acquista una unità abitativa. La Corte, nel sottolineare l’incostituzionalità della norma, ha anche notato che la stessa incide su rapporti ancora in corso invalidando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma comunitaria del 2008, la quale specificava che la sospensione dell’applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull’inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro.
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