Unione Europea | Emergenza sanitaria

Covid-19, Ue: flessibilità temporanea nell’uso dei fondi strutturali

Attualmente, gli Stati membri possono trasferire fino al 3% dei fondi assegnati tra le regioni. Nella proposta della Commissione non c'è nessun limite, in quanto l'impatto del coronavirus non segue la consueta categorizzazione della politica di coesione delle regioni sempre meno sviluppate. Questa piena flessibilità si applica solo agli stanziamenti del bilancio 2020.

Per consentire agli Stati di indirizzare le risorse disponibili verso l’emergenza Covid-19, la Commissione europea ha presentato anche la proposta dell’Iniziativa d’investimento in risposta al coronavirus Plus (CRII+). QUI la relazione

Il nuovo strumento comporta modifiche ai Regolamenti sui fondi strutturali e d’investimento volte a introdurre una piena flessibilità nell’utilizzo delle risorse per consentire che tutte le risorse ancora non utilizzate possano essere mobilitate al massimo.

Questa flessibilità è prevista attraverso:

  • la possibilità di trasferimento tra i tre fondi della politica di coesione (il Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo e Fondo di coesione);
  • trasferimenti tra le diverse categorie di regioni;
  • la flessibilità nella concentrazione tematica.

In alcuni casi la situazione creata dalla pandemia di Covid-19 può assimilarsi ad una causa di forza maggiore ai sensi del diritto nazionale e costituire una valida giustificazione all’incapacità di adempiere un obbligo.

La Commissione ritiene che si debba dar prova di tutta la flessibilità necessaria nei casi in cui i beneficiari non assolvono per tempo i loro obblighi per motivi collegati alla pandemia di Covid-19 (ad esempio per indisponibilità di personale).

Ci sarà anche la possibilità di un tasso di cofinanziamento Ue del 100% per la politica di coesione per l’esercizio contabile 2020-2021, consentendo agli Stati membri di beneficiare a pieno titolo  del finanziamento dell’UE per misure legate alla crisi. Le richieste possono essere presentate durante l’esercizio contabile che inizia il 1º luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021.

Il tasso di cofinanziamento del 100% si applica solo se la corrispondente modifica del programma è approvata con decisione della Commissione prima del termine dell’esercizio contabile in questione.

Il pacchetto semplifica anche le fasi procedurali legate all’attuazione del programma, l’uso degli strumenti finanziari e l’audit. Si tratta di un’operazione senza precedenti e giustificata a causa della straordinaria situazione che l’epidemia di coronavirus ha portato.

Attualmente, gli Stati membri possono trasferire fino al 3% dei fondi assegnati tra le regioni. Nella proposta della Commissione non c’è nessun limite, in quanto l’impatto del coronavirus non segue la consueta categorizzazione della politica di coesione delle regioni sempre meno sviluppate. Questa piena flessibilità si applica solo agli stanziamenti del bilancio 2020.

Al fine di garantire una costante attenzione alle regioni meno sviluppate, gli Stati membri dovrebbero prima esaminare altre possibilità di trasferimento di fondi prima di considerare i trasferimenti dal bilancio delle regioni meno sviluppate a quello delle regioni più sviluppate.

I trasferimenti non dovrebbero ostacolare gli investimenti essenziali nella regione d’origine o impedire il completamento delle operazioni selezionate in precedenza.

Il trasferimento può essere richiesto dagli Stati membri solo per le operazioni nel contesto della crisi del coronavirus. Va ricordato che l’obiettivo della politica di coesione è quello di sostenere la riduzione dell’arretratezza delle regioni meno favorite. Questo principio è sancito dal Trattato e dovrebbe essere seguito anche nelle circostanze attuali.

La Commissione ritiene che si dovrebbe applicare tutta la flessibilità necessaria nel caso in cui i beneficiari non riescano a rispettare gli obblighi in maniera puntuale per motivi legati alla pandemia di coronavirus. Analogamente la Commissione dimostrerà la stessa flessibilità nel valutare il rispetto degli obblighi da parte degli Stati membri.

Di conseguenza, se la pandemia di coronavirus è invocata come causa di forza maggiore, occorre presentare informazioni sugli importi per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento: tali informazioni vanno presentate a un livello aggregato in base alla priorità per le operazioni aventi costi complessivi ammissibili inferiori a 1 milione di euro.

I provvedimenti

  • Offrire agli Stati membri, in via eccezionale e temporanea, la possibilità di richiedere l’applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% ai programmi della politica di coesione per l’esercizio di bilancio 2020-2021;
  • generare ulteriore flessibilità per il trasferimento di risorse tra i fondi della politica di coesione e tra le categorie di regioni;
  • esentare gli Stati membri dall’obbligo di rispettare i requisiti di concentrazione tematica, al fine di consentire che le risorse vengano reindirizzate verso i settori più colpiti dall’attuale crisi;
  • esentare gli Stati membri dall’obbligo di modificare gli accordi di partenariato;
  • posticipare il termine per la presentazione delle relazioni annuali per il 2019;
  • estendere la possibilità di utilizzare un metodo di campionamento non statistico;
  • prevedere l’esenzione dall’obbligo di revisione e aggiornamento delle valutazioni ex-ante e dei piani aziendali al fine di agevolare l’adeguamento degli strumenti finanziari per affrontare efficacemente la crisi sanitaria;
  • rendere ammissibili in via eccezionale le spese per le operazioni completate o pienamente realizzate volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto della pandemia di coronavirus;
  • prevedere una limitata flessibilità finanziaria alla chiusura dei programmi al fine di consentire agli Stati membri e alle regioni di sfruttare appieno il sostegno offerto dal finanziamento dell’UE;
  • consentire al Fondo europeo di sviluppo regionale di fornire sostegno alle imprese in difficoltà in queste specifiche circostanze in linea con la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato.

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