Banche | Sisma Emilia Romagna

Crediti recuperabili come da Codice Civile

I finanziamenti erogati dalle banche con mutui agevolati per favorire la ricostruzione post terremoto in Emilia Romagna (maggio 2012) possono essere recuperati mediante la cessione del credito come è previsto dall’art. 1260 del Codice civile.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che le banche che stanno finanziando le opere di ricostruzione in Emilia Romagna, concedendo mutui a condizioni particolari, potranno gestire i crediti per il recupero delle somme anticipate in compensazione fiscale ed anche secondo le regole del Codice civile.

I finanziamenti erogati dalle banche con mutui agevolati per agevolare la ricostruzione post terremoto in Emilia Romagna (maggio 2012) possono essere recuperati dunque mediante la cessione del credito come è previsto dall’art. 1260 del Codice civile.

In tal caso va sempre indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario. Il provvedimento ha anche stabilito quali siano le tecniche specifiche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti finanziatori, degli elenchi dei soggetti beneficiari, compreso di dettagli su l’importo e numero di rate erogate.

Il Codice Civile
L’art. 1260 del Codice Civile così dispone:
Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale, o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”.

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