Decreto legge 66/2014 | Legge di conversione

Dal 1° luglio per gli appalti sarà centrale unica

Dal prossimo mese tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire beni, servizi e lavori attraverso soggetti aggregatori della domanda o tramite unioni di comuni o accordi consortili.

La legge di conversione del dl 66/2014 afferma che dal 1° luglio tutti i comuni non capoluogo di provincia dovranno acquisire lavori, servizi e beni attraverso soggetti aggregatori della domanda (centrali di committenza nazionali o regionali) oppure tramite unioni di comuni e accordi consortili. Se non si farà riferimento a questi strumenti sarà impossibile per il comune bandire gare, poiché non verrà rilasciato il codice identificativo di gara (Cig).AppaltiÈ stata eliminata la deroga per acquisti in economia o amministrazione diretta sotto i 40mila euro.
In particolare, è il comma 4 dell’articolo 9 della legge a riscrivere la disciplina relativa all’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, ora prevista dal comma 3-bis dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici. Una correzione fa riferimento alla forma: viene sostituito il termine «centrale di committenza» con «soggetto aggregatore». Nella sostanza, invece, la legge ha introdotto alcune novità. Per prima cosa amplia l’ambito di applicazione soggettivo e prima la disciplina riguardava i comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti, ora con la modifica viene estesa a tutti i comuni non capoluogo di provincia.

Il ricorso ad un’unica centrale di committenza (vale a dire soggetto aggregatore) non è più considerato obbligatorio, bensì è previsto che l’acquisizione di lavori, servizi e beni avvenga nell’ambito delle unioni di comuni, ovvero tramite un accordo consortile tra i comuni medesimi. Tra le varie opzioni percorribili dal comune nell’acquisizione di lavori (come di servizi e beni) è ammesso anche far ricorso alle province.
La nuova norma elimina la deroga ad applicare le nuove regole per le acquisizioni effettuate in economia tramite amministrazione diretta, per lavori e forniture di importo inferiore a 40mila euro. Anche per questi contratti si applicheranno le regole generali. Per i comuni sarà possibile avvalersi anche dei competenti uffici delle province.

I comuni non capoluogo di provincia quindi, a decorrere dal 1° luglio, potranno scegliere queste soluzioni:

  • procedere nell’ambito delle unioni di comuni ove esistenti
  • ricorrere ad un soggetto aggregatore
  • utilizzare per l’acquisto di beni e servizi gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento
  • costituire un apposito accordo consortile e avvalersi dei competenti uffici
  • ricorrere alle province.

In caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dalle nuove regole, è stato considerato che l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici non rilasci ai comuni non capoluogo di provincia il Cig.
Per quel che concerne i soggetti aggregatori della domanda, che non potranno essere in numero superiore a 35, dovranno essere iscritti all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa) e saranno: la Consip, una centrale di committenza per ogni regione (da costituire entro fine 2014 se già non si è provveduto, ma la regione potrà affidarsi alla Consip) e altri soggetti che svolgono funzioni di centrale di committenza.

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