Ministeri Economia-Ambiente-Trasporti | Prestazioni energetiche

Dal 1° luglio requisiti minimi più stringenti per gli edifici a energia zero

L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell’edificio.

Dal 1° luglio avremo la definizione tecnica «Edifici a energia quasi zero» con i nuovi metodi di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Da luglio, dunque, i requisiti minimi saranno più stringenti rispetto a quelli attuali e saranno aggiornati ogni cinque anni in previsione che da gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi oppure sottoposti a ristrutturazioni dovranno essere a energia «quasi zero».Nzeb

Vi sarà dunque una definizione più chiara dei consumi energetici, cosi da permettere all’utenza di individuare il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, insieme alla qualità dell’involucro.
La conferenza unificata tenutasi il 25 marzo ha dato il nullaosta definitivo al decreto del Ministero dell’Economia e dei Ministeri dei Trasporti e dell’Ambiente (di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), che ridefinirà le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, insieme ai requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio e la conseguente classe verranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell’edificio, quali climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, illuminazione, acqua calda sanitaria.
Intanto, l’ente italiano di normazione ha rilasciato gli aggiornamenti riguardanti le norme Uni Ts 11300, parte prima (riguardante la determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale) e parte seconda (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria), e quello relativo al rapporto tecnico Uni Tr 11552 (Abaco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici). All’interno del decreto sui requisiti minimi, per la prima volta vi è la definizione tecnica dell’«Edificio a energia quasi zero».

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