A stabilirlo è la sentenza della Cassazione n. 17095/2014: in caso di caduta massi con i conseguenti danni a veicoli, persone e beni, la responsabilità è dempre dell’Anas sulle strade di sua competenza anche se la frana o gli eventuali massi si sono distaccati da un terreno di proprietà altrui.
La sentenza della Corte di Cassazione ha infatti condannato l’Anas a risarcire i danni causati da un masso caduto su una macchina posteggiata davanti a un’abitazione lungo una strada di montagna in Val D’Ossola.
Il masso era caduto da un terreno del proprietario dell’auto ma il fatto ha imposto all’Anas di rifondere i danni.
I giudici hanno ritenuto che l’inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a bonificare il terreno adiacente alla strada non elimina quella del proprietario o del concessionario dell’area su cui i massi rocciosi erano destinati a cadere mettendo così a rischio la sicurezza della circolazione che è uno dei compiti primari dell’Anas. La società dal canto suo ha provato inutilmente a sostenere la tesi che la caduta del masso (avvenuta lungo la statale n. 24 in Piemonte, a Cannobio, in provincia di Verbania) era un evento non prevedibile, dovuto al caso fortuito.
Per la Corte di Cassazione la strada è costituita «non solo dal suo sedime, e da tutte le sue pertinenze, ma dallo stesso tracciato», come ricordato dalla Corte di Appello di Torino che, nel 2008, aveva affermato il diritto del proprietario dell’auto ad essere risarcito.