Norme | Agenzia delle Entrate

Decreto Rilancio: i titolari di partita Iva possono fare richiesta del contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

Dal 13 giugno al 15 agosto i contribuenti aventi diritto possono richiedere il bonus a fondo perduto con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, da presentare esclusivamente in via telematica all’agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande possono essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Il contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione. Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica. QUI la guida operativa

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le
imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la
deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli
interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

I requisiti per accedere

Possono ottenere l’agevolazione i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro. È necessario, inoltre, soddisfare una delle tre seguenti condizioni:

  • aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019
  • aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
  • avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

L’ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla
differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e
l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
    15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non
    l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le
persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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