Ministero delle Infrastrutture | Schema di decreto

Definiti i requisiti per le gare di progettazione per Stp costituite da professionisti

Le società di ingegneria per partecipare alle gare di progettazione dovranno avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Le funzioni del direttore tecnico e i requisiti dei professionisti singoli o associati.

Lo schema di decreto del Ministero delle Infrastrutture, attuativo del codice degli appalti secondo il Dlgs n. 50/2016 ha definito i requisiti per la partecipazione degli operatori economici e dei giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione.

stp_gare_di_progettazioneNe è emerso che possono partecipare alle gare di ingegneria e di architettura solo le società tra professionisti (Stp) costituite tra soli professionisti iscritti negli albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti. Nell’atto costitutivo delle società dovrà essere indicato in modo specifico l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità.

L’articolo 4 della bozza del decreto del Mit stabilisce che le società di ingegneria per la partecipazione alle gare di progettazione e di architettura dovranno avere almeno un direttore tecnico che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti

FUNZIONI DEL DIRETTORE TECNICO
Il direttore tecnico dovrà possedere una laurea in architettura (o in ingegneria) o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società ed essere abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni. Inoltre avrà il compito di controfirmare i progetti ed ha responsabilità in solido con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

SOCIETÀ DI INGENERIA
Anche le società di ingegneria per essere considerate in regola dovranno avere un organigramma aggiornato: l’organigramma dovrà riportare anche l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizio secondo l’articolo 46 del Dlgs n. 50/2016  dovranno essere indicate nell’organigramma la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla prestazione dei servizi.

Due società di ingegneria con lo stesso direttore tecnico non potranno partecipare alla medesima gara d’appalto (in questi casi è prevista l’esclusione).

ABILITAZIONE DEI PROFESSIONISTI
I professionisti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura oppure in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara.

Nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea sarà necessario avere il diploma di geometra oppure un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare.

I professionisti, a prescindere dal titolo di studio richiesto, dovranno essere abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo albo professionale: in alternativa essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’unione europea di appartenenza.

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