Corte di Cassazione | Sentenza 

Detrazioni sulle fatture stornate

La sezione tributaria ha motivato il rifiuto alla detrazione Iva sull'importo della fattura stornata entro l'anno se emerge che l'operazione è inesistente ritenendo irrilevante il contratto esistente tra fornitore e cliente.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11396 del 3 giugno ha specificato che è del tutto irrilevante il contratto esistente fra fornitore e cliente motivando un no alla detrazione Iva sull’apporto della fattura stornata entro l’anno se emerge che l’operazione è inesistente.IVA

La corte ha così respinto il ricorso degli amministratori di una società nei confronti della quale venivano emesse delle fatture successivamente stornate a fronte di una inesistente vendita di automobili (mai consegnate e pagate).

La sezione ha spiegato che la speciale procedura di variazione prevista dall’articolo 26 del dpr 633/72 che consente al cedente di portare in detrazione l’iva in ogni caso in cui un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto, presuppone come si deduce univocamente dalla funzione perseguita dalla norma, che l’operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma sia un’operazione reale.

Questo discende anche dall’articolo 21 del dpr 633/72 il quale da un lato incide sul soggetto emittente la fattura costituendolo debitore d’imposta sulla base dell’applicazione del solo principio di cartolarità e dall’altro lato incide anche sul destinatario della fattura medesima: quest’ultimo non può esercitare il diritto alla detrazione in totale carenza del presupposto, vale a dire l’acquisto.

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