La sentenza 1270/2013 pubblicata dal Tar Puglia sezione Lecce emerge che non può essere aggiudicata a un architetto la direzione dei lavori per l’adeguamento della rete idrica del comune, l’attività rientra nelle opere idrauliche, dunque riservata a un ingegnere. Il Tar pugliese ha così accolto il ricorso dell’Ordine degli ingeneri esclusi dell’appalto.
I lavori sugli impianti della rete urbana di condotti e distribuzioni dell’acqua costituiscono un’opera idraulica.Nella nozione di edilizia civile sono invece comprese tutte le opere connesse e accessorie se pertinenti al servizio di singoli fabbricati o complessi edilizi. Non vi rientrano i lavori d’ingegneria idraulica.
Il regolamento dell’ente locale non può derogare alla disciplina portata da fonti sovraordinate come gli artt. 1 e 2 del dlgs 129/92 a cui è attribuito una specifica riserva a favore degli ingegneri per la progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile. È riservata agli ingegneri, in particolare, la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazioni materiali e opere industriali.
Gli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi devono ritenersi legittimati a impugnare avvisi o bandi di gara o atti di procedure selettive poste in essere da pubbliche amministrazioni per la scelta dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione, quando le regole di scelta del contraente e gli atti della procedura siano idonei a ledere il profilo della professionalità dei professionisti partecipanti. La legittimazione sussiste se la regole della procedura incidono direttamente sulla regole professionali.