Tar del Veneto | Opere di restauro

Edifici storici: progettazione e direzione lavori solo per gli architetti

Il Tar del Veneto, con la pronuncia n. 743 del 03/06/2014, ha stabilito che la competenza per la progettazione e la direzione lavori di immobili vincolati nel settore dei beni culturali è esclusiva degli architetti.

Il Tar del Veneto, con la pronuncia n. 743 del 03/06/2014 riguardante un affidamento di progettazione e direzione dei lavori di un immobile un tempo museo posto in un’area vincolata, aggiudicato a seguito di procedura negoziata ad un ingegnere ma impugnato da un architetto per violazione dell’articolo 52 comma 2 del rd 23/10/1925 n. 2537, ha deliberato che è vietata la progettazione e la direzione lavori di immobili vincolati nel settore dei beni culturali, la competenza è degli architetti e non è esistente un problema di discriminazione inversa degli ingegneri italiani coi colleghi degli altri Paesi europei.Edificio storicoLa norma del 1925 affida alle competenze dell’architetto le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro e ripristino degli edifici contemplati dall’articolo 22 del codice dei beni culturali. Stando ad un orientamento precedente dello stesso Tar, questa norma si sarebbe posta in violazione del diritto comunitario che avrebbe equiparato i due titoli e doveva essere disapplicata. A questa tesi ha fatto riferimento l’ente pubblico nel disporre l’affidamento all’ingegnere, ritenendo che, anche da quanto affermato in sede comunitaria, si sarebbe potuta dedurre l’esistenza nel caso contrario di una forma di discriminazione inversa o alla rovescia, che avrebbe penalizzato gli ingegneri italiani rispetto ai colleghi europei.

Sul punto la sentenza della Corte europea del 21/02/2013 ha stabilito il principio per cui, in base alla normativa sul riconoscimento dei diplomi certificati e altri titoli del settore dell’architettura e sulle misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione della professione di architetto (articolo 10 della direttiva 85/384/Ce), i professionisti con un titolo rilasciato in un altro Stato membro Ue che abilita all’esercizio di attività del settore dell’architettura possono svolgere in quest’ultimo Stato attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.
Sulla base di questo principio, la sesta sezione del Consiglio di Stato con la notifica 21/2014 ha escluso poi, contrariamente alla tesi dell’ente pubblico veneto affidatario dell’incarico, che si possa produrre un effetto di discriminazione inversa. I giudici veneti, aderendo a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, affermano quindi che le norme comunitarie non impongono all’Italia di ritenere che il diploma di laurea in architettura e quello di ingegneria civile si pongano sullo stesso piano e che i titoli risultino equivalenti. Le stesse norme non consentono a tutti gli ingegneri europei (tranne gli italiani) di esercitare attività comprese anche nelle competenze degli architetti perché quel che fa leva è avere svolto un corso di studi finalizzato alle attività di architetto, anche se con diploma diverso.

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