Bonus edilizi

Emendamenti professionisti al decreto cessione crediti: periodo ponte fino al prossimo settembre

La Rete Professioni Tecniche ha inviato alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati una serie di emendamenti relativi al decreto legge n.11 del 16 febbraio 2023, recante le misure urgenti in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi, nell’ambito dell’attività di revisione e miglioramento del testo in vista della conversione in legge.

Le prime modifiche presentate dalla Rpt sono relative al primo comma dell’articolo 2 e prevedono lo spostamento della decorrenza del decreto a partire dal prossimo 30 settembre, a patto che i lavori siano conclusi entro il 30 settembre del 2024.

Questo perché è necessario tutelare la fiducia della collettività nel Governo e nel Parlamento, inserendo un periodo ponte ragionevolmente esteso, in modo da consentire ai soggetti legittimati ed interessati di gestire la fase di avvio delle attività di efficientamento degli immobili con un orizzonte certo.

La Rpt, poi, ha chiesto due emendamenti al comma 2 dello stesso articolo, in modo da consentire una gestione meno problematica dell’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni e rendere meno foriere di contestazioni le decorrenze delle stesse.

Le aggiunte

La Rpt, inoltre, dopo il comma 2, ha proposto alcune aggiunte. Il comma 2bis inserisce l’esclusione degli ex Iacp dall’applicazione dell’art. 2 comma 1, per gli interventi che siano già stati oggetto di gare ad evidenza pubblica e dove sia presente la proposta di aggiudicazione.

Questo per evitare il blocco delle procedure amministrative già aggiudicate. Nella situazione attuale, infatti, per i soli ex Iacp il blocco interviene a posteriori su procedure già assegnate con data certa con le aggiudicazioni, ma dove in molti casi non sono iniziati i lavori perché sono in fase di firma dei contratti o in verifica dei progetti esecutivi e per tale motivo non ci sono nemmeno le Cila all’entrata in vigore del provvedimento.

Per questi casi è necessario prendere, come elemento di riferimento alla data di entrata in vigore del decreto, non la Cila o l’inizio lavori, bensì la chiusura della procedura amministrativa con la “proposta di aggiudicazione” da parte della amministrazione aggiudicatrice. Il comma proposto 2 ter prevede anche l’ampliamento sino al 31.12.2025 delle spese sostenute.

Inoltre viene proposto di  rimodulare un aspetto relativo alle scadenze previste, ossia 30 giugno 2023 quale data di rilevazione dello stato di avanzamento lavori al 60% e del termine lavori al 31.12.2023. Tale scadenza è incompatibile con la procedura che gli ex Iacp hanno dovuto sostenere, penalizzante rispetto ai privati non soggetti a tale obbligo.

Gli ex Iacp, infatti, per permettere la realizzazione dei lavori sulla parte del loro patrimonio di intera proprietà pubblica, non hanno potuto procedere ad assegnazione diretta alle imprese, come per tutti gli altri soggetti previsti dalla normativa, ma hanno dovuto ricorrere a procedure ad evidenza pubblica che hanno comportato un iter temporale di 18/24 mesi per giungere all’aggiudicazione. In questo caso, pertanto, si propone lo spostamento della previsione di chiusura dei lavori al 31.12.2025.

Inoltre, viene aggiunta una norma sulla possibilità, per il recupero dei borghi, di incentivare anche forme di ricettività diffusa ed housing sociale,  per la loro rivitalizzazione. Il nuovo comma 2bis, poi, mira a salvaguardare le unità abitative unifamiliari, particolarmente penalizzate dalle varie modifiche normative sulla cessione dei crediti.

Per questo prevede una disposizione interpretativa ad hoc e di una salvaguardia dei titoli edilizi (Scia/Cila) presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Il nuovo comma 2 quinquies infatti pone, al fine della ultimazione dei lavori, la data del 30.6.2023 anziché il 31.3.2023.

La Rpt è anche intervenuta in merito al comma 4 dell’art.2. Con l’eliminazione della cessione delle detrazioni fiscali, non solo dello sconto fattura, si opera una discriminazione a danno sia dei meno abbienti che della classe media dei cittadini italiani. Impedendo di cedere il beneficio fiscale a terzi e potendolo solo “compensare” con i tributi e la tassazione dovuta all’erario pubblico dal beneficiario si opera una discriminazione fra i cittadini, dato che solo coloro che dispongono di una propria risorsa finanziaria, possono accedere al sostegno erariale.

Una scelta autolesionista se si considera che sia l’efficientamento energetico che gli interventi antisismici, sono “interessi pubblici forti” di livello costituzionale. Pertanto la Rpt propone di ripristinare quanto abrogato, assumendo a riferimento il limite massimo dell’applicazione per il “regime forfettario dell’Iva” (85mila euro), consentendo anche alla stragrande maggioranza dei professionisti di eseguire gli interventi sugli immobili in loro possesso per l’espletamento delle loro attività.

Infine, la Rpt, ha proposto l’inserimento, dopo l’art. 2, dell’articolo 2bis che risponde alla necessità di superare le situazioni pregresse, alla luce del susseguirsi di interventi normativi significativi in materia di Superbonus. Ciò è possibile solo attraverso il ripristino, pro tempore, dei meccanismi di libera cedibilità dei crediti maturati prima dell’entrata in vigore della norma.

Nell’ottica di ottimizzare la gestione dei crediti da Superbonus e di tutelare i professionisti che abbiano maturato tale tipologia di crediti la Rpt ritiene opportuno che, senza oneri per lo Stato, le Casse di previdenza e gli enti previdenziali ordinistici possano garantire, come già fanno in altri contesti, la cessione dei crediti da parte dei professionisti che non sono finanziariamente in grado di gestire il processo.

L’articolo, inoltre, mira a evitare ostacoli e documentazioni inutili e aggiuntivi, a carico dei professionisti, rispetto alle previsioni di legge. Si propone, infine, di consentire anche ai professionisti coinvolti di poter usufruire della garanzia Sace prevista dal dl 6/23 (Decreto Aiuti Quater) prevista per le imprese. Ciò consentirebbe anche a questi ultimi di disporre della capacità finanziaria necessaria.

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