Tar Umbria | Sentenza n. 494/16

Ente pubblico: incarichi esterni con moderazione

Il Tar Umbria ha stabilito che non si dà incarico esterno per il posto da dirigente comunale se per quel posto esiste già un lavoratore idoneo non vincitore di concorso.

tar_umbriaDalla sentenza n. 494/16 della prima sezione del Tar Umbria che ha accolto il ricorso di un laureato in economia è emerso un’opposizione all’incarico esterno per il posto da dirigente del comune «se per quel posto esiste già un lavoratore idoneo non vincitore di concorso».

L’ente è tenuto a scorrere la graduatoria che si rivela ancora valida invece di provvedere al bando della nuova procedura di reclutamento.

È infatti la graduatoria che deve avere la priorità rispetto al conferimento dell’incarico a tempo determinato cui si fa riferimento all’art. 110 del Testo Unico Enti Locali che diviene uno strumento da attivare solo in occasione della necessità di soddisfare particolari esigenze organizzative.

Vero è che l’art. 110 consente agli Enti Locali di affidare incarichi di dirigente a termine ma non li esonera dal bandire il concorso che è l’unico mezzo per accedere al pubblico impiego.

Nello specifico l’amministrazione locale non spiega per quale motivo si debba ricorrere a professionalità esterne all’ente per trovare personale adatto a svolgere le funzioni direttive.

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