Testo Unico Sicurezza | Norme

Entra in vigore il Sinp: la nuova denuncia per i piccoli infortuni

La nuova denuncia va effettuata in presenza d'infortuni comportanti l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. La comunicazione deve essere fatta entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La normativa ha operatività a partire dagli infortuni occorsi dal 12 ottobre.

sicurezzaCon l’entrata in vigore del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro prenderà il via il prossimo 12 ottobre l’adempimento introdotto otto anni fa dal Testo Unico sulla Sicurezza (art. 18 comma 1 lettera r del dlgs n. 81/208) e mai divenuto operativo in attesa della disciplina di funzionamento della nuova banca dati dove affluiranno le nuove comunicazioni dovute dai datori di lavoro.

Si tratta dell’obbligo di denuncia degli infortuni con prognosi oltre un giorno e fino a tre giorni, denuncia fino a oggi non dovuta. 

Si tratta dunque di comunicare a fini statistici i dati degli infortuni che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

La denuncia d’infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail nel caso di verifica di infortuni sul lavoro ai propri lavoratori dipendenti o soggetti assimilati all’obbligo assicurativo presso l’Inail.

Ricordiamo che la denuncia andava fatta solamente ai fini assicurativi secondo l’ex art. 53 del Testo Unico Inail che obbliga all’invio della denuncia solo per gli infortuni con una prognosi superiore a tre giorni (quelli indennizzabili dall’istituto assicuratore). Poi è intervenuto il Testo Unico sulla Sicurezza che all’art. 18 lettera r comma 1 che ha disciplinato la comunicazione degli infortuni in sostituzione del Registro Infortunio, registro abrogato a partire dal 23 dicembre scorso.

Il TU sulla Sicurezza prescrive la comunicazione in via telematica all’Inail e all’Inps, al Sinp (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico a fini statistici e informativi dei dati e delle informazioni riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento e a fini assicurativi quelli riguardanti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

I datori di lavoro hanno osservato la denuncia prescritta dall’art. 53 del Testo Unico Inail, ovvero la denuncia degli infortuni con prognosi di assenza superiore a tre giorni oltre a quello dell’infortunio. Con questa denuncia hanno assolto contemporaneamente anche all’obbligo ai fini statistici dell’art. 18 lettera r comma 1 del Testo Unico Sicurezza limitatamente agli infortuni con prognosi di assenza superiore a tre giorni oltre a quello dell’evento.

Per quanto concerne gli infortuni con assenza di almeno un giorno oltre a quello dell’infortunio l’obbligo è stato finora sospeso in quanto rinviato fino all’entrata in vigore della normativa attuativa del Sinp. Ora che la prossima settimana, il 12 ottobre, entra in vigore il regolamento Sinp, dallo stesso giorno avrà il via l’obbligo della comunicazione degli infortuni con prognosi superiore a un giorno e fino a tre giorni escluso quello dell’evento.

Occorre tenere conto che per la mancata comunicazione il Testo Unico prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che varia da 548 euro a 1972,80 euro.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here