Inps | Circolare 164/2013

Esposizione all’amianto: nuove disposizioni di salvaguardia

Le certificazioni Inail di lavoro svolto con esposizione all’amianto dei lavoratori che al 22/06/2013 risultavano cessate per mobilità o titolari di prestazioni straordinarie sono valide.

Per i lavoratori con esposizione all’amianto vi sono nuove disposizioni di salvaguardia: sono valide le certificazioni Inail di lavoro svolto con esposizione all’amianto da parte dei lavoratori che al 22 giugno 2013 risultavano cessate per mobilità o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati a contributi volontari.

La salvaguardia, introdotta dalla legge n. 98/2013 (conversione del dl n. 69/2013), è stata illustrata dall’Inps nella circolare n. 164/2013 e la salvaguardia dà validità ed efficacia alle certificazioni rilasciate dall’Inail in merito al lavoro svolto con esposizione all’amianto, mediante una modifica (aggiunta del comma 14 – ter) alla legge n. 33/2009 che disciplina l’accesso alla pensione con requisiti ridotti ai lavoratori che hanno avuto la predetta esposizione con certificazioni rilasciate all’Inail prima del 12 aprile 2009, termine poi prorogato al 28 febbraio 2012 e infine ora al 22 giugno 2013 per le categorie di lavoratori (cessati per mobilità, titolari di prestazioni di fondi di solidarietà, autorizzati ai contributi volontari).

Privi di effetto i provvedimenti di revoca. In applicazione delle norme, l’Inps spiega che per determinare il diritto e la misura della pensione, sono privi di effetto i provvedimenti di revoca adottati dall’Inail delle stesse certificazioni ad eccezione del caso in cui la certificazione sia stata ottenuta dall’interessato con dolo accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

L’Inps specifica che la decorrenza delle pensioni ai nuovi aventi diritto non può in ogni caso essere anteriore al 1 settembre 2013, mese successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 98/2013.
Per quanto concerne gli effetti sull’indennità di mobilità, poiché quest’ultima è incompatibile con la pensione ne deriva che in caso di applicazione della legge n. 98/2013, la decorrenza della pensione cada nel periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, si viene a creare un’indebita percezione di quest’ultima e, di conseguenza, si procederà al recupero dell’eventuale indebito creatosi.

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